Sentenza del 17/01/2020 n. 897 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha emesso avvisi di accertamento per il 2007 (IRAP, IVA e IRPEF) ritenendo sussistente una società di fatto fra S.R., S.I. e G.M. finalizzata all'elusione/frode fiscale tramite interposizione di società e cooperative i cui ricavi venivano dirottati e prelevati. Gli accertamenti si fondavano su indagini bancarie e su elementi documentali e testimoniali. I ricorrenti contestano, fra l'altro, la mancata e/o apparente motivazione della sentenza d'appello, l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie (impossibilità di configurare una società di fatto con unico fine evasivo), la violazione delle norme tributarie in relazione all'utilizzo delle movimentazioni bancarie per determinare il reddito, la competenza territoriale dell'Ufficio e la mancata autonoma valutazione dei precedenti giurisprudenziali invocati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto ampiamente motivata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva accertato l'esistenza della società di fatto sulla base di elementi esteriori e delle movimentazioni bancarie attribuite alla s.d.f.; ha considerato legittimo l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti (ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 32 e segg.) per ricostruire ricavi non contabilizzati e l'attribuzione dei redditi/formali operazioni ad altri soggetti quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti. Sono stati rigettati i motivi sulla nullità per omessa pronuncia e su presunta motivazione acritica; è stata inoltre respinta l'eccezione di incompetenza territoriale per carenza di specificità nel ricorso. Nessuna attività difensiva svolta dall'Agenzia in Cassazione: nulla di pronunciato sulle spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.
Norme processuali invocate dai ricorrenti per censurare motivazione, omessa pronuncia e altri vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o inammissibili perché le decisioni di merito erano adeguatamente motivate o le questioni non sufficientemente specificate.
Costituzione
Richiamata dai ricorrenti in tema di diritto al giusto procedimento; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni di motivazione.
D.Lgs. n. 546/1992
Citato in relazione ai criteri di motivazione del giudice tributario; la Corte ha ritenuto osservati i requisiti di motivazione.
Codice civile
art. 2247 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 c.c.
Art. 2247 c.c. (nozione di società di fatto): la Corte ribadisce che, ai fini esterni e fiscali, l'esistenza della società di fatto può desumersi dall'esteriorizzazione di comportamenti e strutture consociative. Le norme sulla prova e sull'onere della prova (2697/2727) confermano che l'apprezzamento degli elementi probatori in fatto non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
D.P.R. n. 600/1973
art. 32; art. 37; art. 38
Art. 32: legittima la presunzione (relativa) fondata sulle risultanze dei conti correnti bancari per ricostruire redditi non dichiarati; art. 37 (controllo delle dichiarazioni): consente di imputare redditi formalmente intestati ad altri quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'effettivo titolare; art. 38 rinvia all'art. 32 per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
D.P.R. n. 633/1972
art. 51, comma 1, nn. 2 e 7
Norme in materia di accertamento IVA: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle disposizioni IVA in combinato disposto con gli accertamenti bancari e la ricostruzione del reddito/volume d'affari della società di fatto quando le movimentazioni sono riconducibili all'attività soggetta a imposta.
D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato in Cassazione: la Corte prende atto degli ulteriori presupposti per l'eventuale versamento del contributo dovuto dai ricorrenti.
Massime di principio
- L'esistenza di una società di fatto può essere accertata sulla base di elementi esteriori e comportamentali (esteriorizzazione del vincolo sociale) anche se mancano forme contrattuali formali: ciò è sufficiente ai fini tributari per individuare il soggetto titolare del reddito.
- Le risultanze dei conti correnti bancari, debitamente autorizzate, possono essere legittimamente utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire ricavi non contabilizzati e attribuirli alla reale entità economica (art. 32 DPR 600/1973), salvo che il contribuente dimostri l'estraneità delle singole operazioni.
- Quando esistono presunzioni gravi, precise e concordanti, il fisco può imputare al contribuente redditi formalmente intestati ad altri (art. 37 DPR 600/1973), indipendentemente dal fatto che l'interposizione sia fittizia o reale.
- In sede di legittimità la Corte non sindaca ulteriormente la valutazione di fatto del giudice di merito se questa è adeguatamente motivata e priva di vizi logici; i ricorsi che contestano essenzialmente la valutazione delle prove sono spesso inammissibili.
- Le eccezioni procedurali o di incompetenza territoriale devono essere formulate con chiarezza e specificità nel ricorso; la mancata specificazione può rendere inammissibile il motivo in Cassazione.
- La mera adesione del giudice di merito a precedenti o a ricostruzioni dell'Amministrazione non configura di per sé motivazione apparente, purché il giudice manifesti di aver fatto propri e valutato criticamente gli argomenti e le contrapposte difese.
- Il contribuente che contesta l'attribuzione di ricavi o prelevamenti deve fornire elementi probatori per provare l'estraneità delle operazioni contestate; l'assenza di tali prove rafforza l'accertamento della PA.
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