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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17178/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della condanna irrevocabile inflitta a Cavaiuolo per concorso esterno in associazione mafiosa (con ruolo di amministrare la cassa del gruppo tramite società a lui riconducibili). Il ricorrente ha dedotto che, dopo assoluzioni di numerosi coimputati (fra cui la presunta "leader" Annamaria Rame), mancherebbe il numero minimo di partecipi richiesto dall'art. 416-bis c.p., con conseguente inesistenza dell'associazione contestata e contrasto tra giudicati; inoltre si censurava la motivazione come manifestamente illogica e contraddittoria (art. 606 c.p.p.).

La decisione

Rigetto del ricorso di revisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e, ai limiti dell'inammissibilità, ha confermato che il contrasto tra giudicati tra procedimenti diversi per imputati diversi non è criterio automatico di revisione: è necessario che vi sia una inconciliabilità oggettiva sui fatti storici (ossia che una sentenza neghi un fatto che un'altra lo afferma). Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato la coerenza delle pronunce esaminate e ha confermato l'esistenza di un "sodalizio storico" diretto da Domenico Pagnozzi già accertato con sentenze irrevocabili; le assoluzioni di altri imputati non hanno rimosso la valutazione fattuale sulla posizione del ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione di concorso di persone nel reato: utilizzato come riferimento alla partecipazione di più soggetti all'azione delittuosa, ma non idoneo da solo a fondare istanza di revisione in presenza di giudicati divergenti tra procedimenti diversi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte osserva che, per il reato di associazione mafiosa, non rileva un conteggio aritmetico dei condannati in un singolo processo: può sussistere un "sodalizio storico" accertato da sentenze irrevocabili che giustifica la contestazione anche se in altri processi alcuni partecipanti sono stati assolti. La mancanza di un numero minimo di associati in un processo separato non determina automaticamente inesistenza dell'associazione accertata in altro giudicato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa per censurare la motivazione come manifestamente illogica o contraddittoria; la Corte ha ritenuto l'argomentazione generica e infondata, confermando la coerenza motivazionale delle decisioni impugnate.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma sulla revisione per contrasto fra giudicati: interpretata dalla Corte come richiedente non un mero contrasto di principio tra decisioni, ma un'inconciliabilità oggettiva sui fatti storici (ossia una sentenza che nega un fatto essenziale che un'altra riconosce). Divergenze dovute a diverso rito o valutazioni probatorie non integrano di per sé il requisito.

Massime di principio

  • Il contrasto tra sentenze definitive provenienti da procedimenti distinti (per imputati diversi) non basta per ottenere la revisione: occorre dimostrare una contraddizione oggettiva sui fatti storici fondamentali (una sentenza che nega ciò che un'altra afferma).
  • La esistenza di un "sodalizio storico" accertato con sentenze irrevocabili può sostenere la condanna di un altro concorrente anche se in altri processi alcuni coimputati sono stati assolti.
  • Differenze di esito processuale possono derivare dal diverso rito scelto (ordinario vs abbreviato) e dal diverso regime di utilizzabilità delle prove; tali differenze non costituiscono automaticamente inconciliabilità tra giudicati.
  • Per fondare una istanza di revisione per contrasto tra giudicati la difesa deve indicare con precisione quali fatti storici sono contraddetti e dimostrare che una sentenza irrevocabile nega fatti essenziali rispetto a quelli affermati nella sentenza impugnata.
  • L'eccezione numerica circa il "numero minimo" di associati previsto dall'art. 416-bis non si risolve con un mero conteggio degli assolti/condannati: occorre valutare il dato storico e probatorio complessivo che attesta l'esistenza dell'organizzazione.

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