Cassazione Penale, Sentenza n. 24738/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Gip che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'addebito cautelare concerne la partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) relativa alla Sacra Corona Unita, con ruolo consistente nel procacciare clienti e agevolare l'attività dell'impresa SOLEIL s.r.l.; il ricorrente deduce la carenza di gravità indiziaria, la non sussistenza dell'associazione o della sua partecipazione e invoca elementi nuovi (anche pronunce di legittimità) che, a suo avviso, attenuerebbero le esigenze cautelari rendendo possibile la misura domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. Il Tribunale ha ritenuto che le doglianze erano già state esaminate e respinte in precedenti provvedimenti, nonché dalla Corte di Cassazione (Sez. VI, n. 1185/2024), configurando un "giudicato cautelare" che preclude la rinnovazione delle stesse questioni. La sentenza invocata dal ricorrente (Sez. II, n. 2881/2023) non è stata ritenuta idonea a mutare il quadro cautelare; pertanto è stata confermata l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Costituisce il fondamento dell'addebito cautelare: il provvedimento muove dall'accusa di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (Sacra Corona Unita); la gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente rispetto a tale fattispecie.
art. 299 c.p.p.
Norma richiamata nel testo con riferimento a precedenti ordinanze del Tribunale di Lecce (ordinanza depositata in data 23.10.2023), ossia procedimento cautelare originario posto a fondamento dei successivi gradi di impugnazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla decisione; menzionata nella parte dispositiva per gli adempimenti successivi.
Cass. Sez. VI, sent. n. 1185/2024 (16.11.2023 - dep. 10.01.2024)
Decisione di legittimità che aveva già esaminato e respinto le stesse censure relative alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, determinando l'esistenza di un 'giudicato cautelare' che impedisce la rinnovazione delle stesse questioni nel successivo riesame.
Cass. Sez. II, sent. n. 2881/2023 (20.10.2023 - dep. 2024)
Sez. 2 n. 2881 del 20 ottobre 2023
Pronuncia invocata dal ricorrente come elemento nuovo; il Tribunale ha ritenuto che, nel caso concreto, quella sentenza non contenga elementi specifici idonei a smentire l'addebito cautelare o attenuare le esigenze cautelari nei confronti dell'indagato.
Massime di principio
- Il principio del "giudicato cautelare": quando le questioni cautelari sono già state esaminate e deciso nei gradi di impugnazione consentiti, non è possibile riproporle se non emergono fatti o argomentazioni realmente nuovi e rilevanti.
- Per ottenere la modifica di una misura cautelare già confermata, la difesa deve introdurre elementi nuovi, concreti e specifici (nuove prove o fatti sopravvenuti) che incidano direttamente sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari; semplici richiami a pronunce generali non sono sufficienti se non chiaramente sovrapponibili al caso concreto.
- Le sentenze di legittimità che hanno già valutato le stesse censure hanno effetto preclusivo: occorre dimostrare che una nuova decisione giurisprudenziale o un fatto nuovo produce un mutamento del quadro valutativo applicabile al singolo caso.
- Nelle controversie cautelari è cruciale distinguere tra argomentazioni di diritto generiche e prova nuova/elemento fattuale nuovo; il primo tipo difficilmente supera un precedente consolidato, il secondo può consentire una revisione della misura.
- Il rigetto del ricorso cautelare può comportare la condanna alle spese processuali; è quindi importante valutare la fondatezza e la novità delle censure prima di proporre ripetute impugnazioni identiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →