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Ordinanza

Ordinanza n. 404/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio di classe di non ammissione della studentessa alla classe terza, adottata in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori della studentessa minore hanno impugnato la delibera del Consiglio di classe, risultante dal verbale di scrutinio finale e dal tabellone degli esiti, con cui la minore non è stata ammessa alla classe terza. Sono stati impugnati anche, per quanto occorrente, gli atti presupposti e connessi relativi al percorso scolastico, tra cui il verbale di scrutinio del primo quadrimestre, la comunicazione delle carenze del primo quadrimestre, il Patto Educativo di Corresponsabilità e l’Atto di indirizzo/PTOF 2025–2028. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR, dichiarando impregiudicata ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito, ha respinto la domanda cautelare. Sulla base della documentazione relativa al percorso scolastico, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare, in particolare per l’assenza di elementi sufficienti a sostenere il fumus boni iuris. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva sull’impugnazione della non ammissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è fondato sull’assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata nell’ambito della tutela dei dati personali collegata all’oscuramento dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di una delibera scolastica di non ammissione presuppone la presenza di elementi documentali idonei a evidenziare il fumus boni iuris; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris non definisce il giudizio di annullamento, poiché le valutazioni di rito e di merito possono restare espressamente impregiudicate.
  • Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a identificare un minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di riproduzione o diffusione devono essere oscurate le relative generalità e informazioni identificative.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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