Ordinanza n. 404/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio di classe di non ammissione della studentessa alla classe terza, adottata in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della studentessa minore hanno impugnato la delibera del Consiglio di classe, risultante dal verbale di scrutinio finale e dal tabellone degli esiti, con cui la minore non è stata ammessa alla classe terza. Sono stati impugnati anche, per quanto occorrente, gli atti presupposti e connessi relativi al percorso scolastico, tra cui il verbale di scrutinio del primo quadrimestre, la comunicazione delle carenze del primo quadrimestre, il Patto Educativo di Corresponsabilità e l’Atto di indirizzo/PTOF 2025–2028. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, dichiarando impregiudicata ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito, ha respinto la domanda cautelare. Sulla base della documentazione relativa al percorso scolastico, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare, in particolare per l’assenza di elementi sufficienti a sostenere il fumus boni iuris. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva sull’impugnazione della non ammissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è fondato sull’assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata nell’ambito della tutela dei dati personali collegata all’oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una delibera scolastica di non ammissione presuppone la presenza di elementi documentali idonei a evidenziare il fumus boni iuris; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris non definisce il giudizio di annullamento, poiché le valutazioni di rito e di merito possono restare espressamente impregiudicate.
- Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a identificare un minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di riproduzione o diffusione devono essere oscurate le relative generalità e informazioni identificative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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