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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28246/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi nella parte in cui aveva affermato la responsabilità per ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, l'assenza di elementi probatori idonei a fondare il giudizio di responsabilità. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito e riproponeva profili già dedotti in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità e quindi non proponibile in sede di legittimità, perché non confrontato con la motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva correttamente individuato gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della sussistenza del delitto di ricettazione, valorizzando l'assenza di prova sulla riconducibilità immediata e non mediata della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità.

  • art. 648 cod. pen.

    La vicenda è stata correttamente sussunta nel delitto di ricettazione, in mancanza di elementi che dimostrassero una riconducibilità immediata e non mediata della detenzione dei beni di provenienza illecita al furto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • Il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la struttura argomentativa della decisione impugnata; la riproposizione di censure già dedotte in appello, senza critica puntuale della motivazione, integra inammissibilità.
  • In tema di ricettazione, la difesa che intenda escludere la sussistenza del reato deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare la riconducibilità immediata e non mediata della detenzione del bene al furto; in difetto, la qualificazione ex art. 648 c.p. è corretta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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