Sentenza del 15/10/2015 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Potere di firma ai funzionari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la validità dell'atto di accertamento sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali senza previo espletamento di un pubblico concorso. Il ricorrente sosteneva che l'illegittimità dell'incarico dirigenziale comportasse anche l'invalidità o l'inefficacia dell'atto impositivo, per difetto del potere di firma e della rappresentanza dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni che consentivano il conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico, anche mediante nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Tuttavia, ha precisato che l'illegittimità dell'incarico non travolge automaticamente gli atti adottati dal funzionario verso l'esterno. In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'atto dell'Amministrazione finanziaria resta idoneo a esprimere la volontà dell'ente, salvo che sia dimostrata una specifica carenza di potere dell'ufficio o del sottoscrittore secondo le regole applicabili all'atto. Pertanto, la sola illegittimità dell'incarico dirigenziale non è sufficiente, di regola, a determinare l'invalidità dell'accertamento.
Norme richiamate
Costituzione italiana, principio del pubblico concorso
Gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti mediante espletamento di pubblico concorso.
Il conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti già in servizio senza concorso è costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, l'illegittimità dell'incarico incide sul rapporto interno e non determina automaticamente l'invalidità degli atti adottati verso i destinatari.
Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37
La funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata.
La Corte ha distinto tra validità dell'incarico dirigenziale e idoneità degli atti amministrativi a produrre effetti esterni, escludendo che la prima determini necessariamente l'invalidità della seconda.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 220/2014
Il vizio relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale non comporta automaticamente l'inesistenza o l'invalidità dell'atto tributario sottoscritto dal funzionario.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 17044/2013
La questione della legittimità dell'incarico interno non si riflette necessariamente sull'idoneità dell'atto dell'Amministrazione finanziaria a manifestare la volontà dell'ente.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 18515/2010
L'eventuale irregolarità dell'investitura del funzionario non determina, di per sé, l'inesistenza dell'atto impositivo nei confronti del contribuente.
Massime di principio
- L'illegittimità dell'incarico dirigenziale conferito senza concorso non comporta automaticamente l'invalidità degli atti firmati dal funzionario.
- Per contestare efficacemente un accertamento non basta dedurre l'illegittimità dell'incarico: occorre dimostrare una concreta carenza di potere, l'inesistenza della delega richiesta o la violazione delle specifiche norme sulla sottoscrizione dell'atto.
- Va distinta la validità del rapporto interno tra Amministrazione e funzionario dalla validità dell'atto amministrativo prodotto verso l'esterno.
- La tutela dell'affidamento e la continuità dell'azione amministrativa possono impedire che le irregolarità interne dell'Amministrazione travolgano automaticamente gli atti rivolti ai cittadini.
- La valutazione finale dipende comunque dal tipo di atto, dalle norme applicabili alla sua firma e dalla prova concreta della mancanza di potere del sottoscrittore.
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