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Sentenza

Sentenza n. 1437/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 552/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.04.2023, e notificata il 13.06.2023.

Giustizia amministrativa202502919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 552/2023, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 552/2023, con cui il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. La ricorrente ha inoltre precisato che le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari, non formavano oggetto dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la sua esecutività e il mancato adempimento ministeriale. Ha rilevato che il ricorso era tempestivo, essendo stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l’an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, mediante rilascio della carta elettronica del docente e accredito dell’importo complessivo di 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia adempiuto.
  • La produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo consente di verificare i presupposti formali dell’ottemperanza, incluso il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un obbligo giudiziale certo, quanto all’an e al quantum, e di un’inadempienza non contestata dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato fissando un termine per l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’eventuale ulteriore inottemperanza dell’amministrazione decorso il termine assegnato.
  • Quando l’incarico commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo nominato, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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