Cassazione Penale, Sentenza n. 27157/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) sulla base di due censure principali: (1) la qualificazione del fatto come non riconducibile alla "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sarebbe errata perché la sostanza aveva scarso principio attivo (5,85 g su 67 g lordi), il quantitativo e il valore economico dimostrerebbero destinazione prevalentemente al consumo personale e mancanza di elementi indicativi di cessione (assenza di denaro contante, telefoni, comprovati guadagni); (2) la conferma della recidiva sarebbe ingiustificata, anche alla luce della risalenza e della modesta gravità dei precedenti del 2001 e 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero le valutazioni di merito già esaminate e respinte in appello senza il necessario confronto critico con gli argomenti della sentenza impugnata; ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la lieve entità sulla base del consistente quantitativo (corrispondente a circa 234 dosi medie), del frazionamento in "stecchette", della presenza di tre bilancini di precisione e di bustine per il confezionamento, elementi ritenuti univocamente indizianti la destinazione allo spaccio. Analogamente la conferma della recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; resta in piedi la condanna di primo grado (pena: 2 anni di reclusione e multa di euro 6.000,00) come confermata in appello.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90 (testo unico sulle sostanze stupefacenti)
art. 73, comma 4 e comma 5
Art. 73 comma 4 punisce la detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 introduce la causa di non punibilità per fatto di lieve entità quando la quantità e le circostanze lo consentono. Nel caso la Corte d'appello ha escluso la lieve entità valorizzando il dato quantitativo, il frazionamento, e gli strumenti di confezionamento come indicatori della destinazione allo spaccio
D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale relativo al trattamento dei procedimenti (norma di richiamo procedurale utilizzata per l'esame del ricorso)
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) e art. 616
Art. 606(1)(e) disciplina i motivi di ricorso per cassazione (con i limiti della possibilità di sindacare valutazioni di merito); la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso di vietare alla Cassazione una rivalutazione libera delle prove. Art. 616 regola le conseguenze delle dichiarazioni d'inammissibilità (spese e sanzioni pecuniarie quali il versamento alla Cassa delle Ammende)
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come "lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 richiede una valutazione globale e comparata di quantità, qualità, modalità di detenzione (frazionamento, confezionamento), strumenti rinvenuti (bilancini, bustine) e elementi economici: la mera ridotta purezza non è di per sé sufficiente a escludere la destinazione allo spaccio se permangono altri indici organizzativi.
- La presenza di frazionamento in dosi, bilancini e materiale da confezionamento costituisce elemento probatorio significativo e spesso decisivo per inferire la destinazione alla cessione, anche se la sostanza ha basso principio attivo.
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entità conviene documentare non solo la modesta quantità e il valore economico, ma anche l'effettiva assenza di strumenti e modalità compatibili con la cessione (assenza di bilancini, confezionamenti, comunicazioni, denaro), nonché fornire elementi probatori sulla provenienza e sull'uso personale.
- La Cassazione è limitata nel sindacare valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito: il ricorso per cassazione deve evidenziare specifici vizi di diritto o di motivazione formale e motivare il contrasto con le argomentazioni del giudice d'appello; riproporre in termini valutativi le stesse ragioni già rifiutate in appello rende il ricorso inammissibile.
- La recidiva può essere confermata anche se i precedenti sono risalenti, quando il giudice di merito ritiene che ciò incida sulla pericolosità del soggetto; per contestarla utilmente in cassazione è necessario dimostrare errori giuridici o gravi vizi logici nella motivazione che ha portato al riconoscimento della recidiva.
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