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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27157/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) sulla base di due censure principali: (1) la qualificazione del fatto come non riconducibile alla "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sarebbe errata perché la sostanza aveva scarso principio attivo (5,85 g su 67 g lordi), il quantitativo e il valore economico dimostrerebbero destinazione prevalentemente al consumo personale e mancanza di elementi indicativi di cessione (assenza di denaro contante, telefoni, comprovati guadagni); (2) la conferma della recidiva sarebbe ingiustificata, anche alla luce della risalenza e della modesta gravità dei precedenti del 2001 e 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero le valutazioni di merito già esaminate e respinte in appello senza il necessario confronto critico con gli argomenti della sentenza impugnata; ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la lieve entità sulla base del consistente quantitativo (corrispondente a circa 234 dosi medie), del frazionamento in "stecchette", della presenza di tre bilancini di precisione e di bustine per il confezionamento, elementi ritenuti univocamente indizianti la destinazione allo spaccio. Analogamente la conferma della recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; resta in piedi la condanna di primo grado (pena: 2 anni di reclusione e multa di euro 6.000,00) come confermata in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90 (testo unico sulle sostanze stupefacenti)

    art. 73, comma 4 e comma 5

    Art. 73 comma 4 punisce la detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 introduce la causa di non punibilità per fatto di lieve entità quando la quantità e le circostanze lo consentono. Nel caso la Corte d'appello ha escluso la lieve entità valorizzando il dato quantitativo, il frazionamento, e gli strumenti di confezionamento come indicatori della destinazione allo spaccio

  • D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale relativo al trattamento dei procedimenti (norma di richiamo procedurale utilizzata per l'esame del ricorso)

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) e art. 616

    Art. 606(1)(e) disciplina i motivi di ricorso per cassazione (con i limiti della possibilità di sindacare valutazioni di merito); la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso di vietare alla Cassazione una rivalutazione libera delle prove. Art. 616 regola le conseguenze delle dichiarazioni d'inammissibilità (spese e sanzioni pecuniarie quali il versamento alla Cassa delle Ammende)

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come "lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 richiede una valutazione globale e comparata di quantità, qualità, modalità di detenzione (frazionamento, confezionamento), strumenti rinvenuti (bilancini, bustine) e elementi economici: la mera ridotta purezza non è di per sé sufficiente a escludere la destinazione allo spaccio se permangono altri indici organizzativi.
  • La presenza di frazionamento in dosi, bilancini e materiale da confezionamento costituisce elemento probatorio significativo e spesso decisivo per inferire la destinazione alla cessione, anche se la sostanza ha basso principio attivo.
  • Per ottenere il riconoscimento della lieve entità conviene documentare non solo la modesta quantità e il valore economico, ma anche l'effettiva assenza di strumenti e modalità compatibili con la cessione (assenza di bilancini, confezionamenti, comunicazioni, denaro), nonché fornire elementi probatori sulla provenienza e sull'uso personale.
  • La Cassazione è limitata nel sindacare valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito: il ricorso per cassazione deve evidenziare specifici vizi di diritto o di motivazione formale e motivare il contrasto con le argomentazioni del giudice d'appello; riproporre in termini valutativi le stesse ragioni già rifiutate in appello rende il ricorso inammissibile.
  • La recidiva può essere confermata anche se i precedenti sono risalenti, quando il giudice di merito ritiene che ciò incida sulla pericolosità del soggetto; per contestarla utilmente in cassazione è necessario dimostrare errori giuridici o gravi vizi logici nella motivazione che ha portato al riconoscimento della recidiva.

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