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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% su un conferimento di ramo d'azienda effettuato nell'ambito di un aumento di capitale. Sosteneva che, alla luce dell'art. 7 della direttiva 69/335/CEE e delle successive direttive 73/80/CEE e 85/303/CEE, l'operazione avrebbe dovuto essere assoggettata a un'aliquota non superiore allo 0,50% oppure, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso, essere esente. Chiedeva quindi il rimborso della metà dell'imposta versata, ritenuta eccedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'aliquota nazionale dell'1%, considerando il conferimento di un'azienda commerciale non come semplice conferimento di capitale, ma come trasferimento di un'azienda, soggetto alla deroga prevista dall'art. 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 69/335/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 85/303/CEE. L'imposta non è stata quindi ritenuta incompatibile con la normativa europea. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 7 della direttiva 69/335/CEE

    La disposizione prevedeva il regime delle aliquote applicabili ai conferimenti e, nel testo modificato, l'esenzione per determinate operazioni.

    La Corte ha escluso che l'art. 7 imponesse l'applicazione dell'aliquota agevolata o l'esenzione al conferimento di un'azienda, poiché l'operazione è qualificabile come trasferimento di un'azienda e ricade nella disciplina derogatoria dell'art. 12.

  • Direttiva 73/80/CEE

    Modificava il regime delle aliquote, prevedendo l'aliquota dell'1% per i conferimenti ordinari e un'aliquota fino allo 0,50% per quelli speciali.

    È richiamata per ricostruire l'evoluzione temporale della disciplina europea, ma non è stata ritenuta decisiva per escludere l'applicazione dell'imposta nazionale.

  • Direttiva 85/303/CEE

    Manteneva l'aliquota dell'1% per i conferimenti ordinari e prevedeva l'esenzione per quelli speciali.

    Essendo vigente al momento della registrazione dell'atto, la direttiva è stata interpretata insieme all'art. 12, paragrafo 1, lettera b), nel senso che gli Stati membri potevano applicare imposte di trasferimento ai conferimenti di aziende, purché non superiori a quelle applicabili a operazioni similari.

  • Art. 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 69/335/CEE

    Autorizza gli Stati membri ad applicare imposte di trasferimento sul conferimento a una società di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio, purché tali imposte non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari.

    La norma costituisce la base della decisione: il conferimento di un ramo d'azienda, in quanto trasferimento di un'universalità aziendale, può essere tassato secondo il regime nazionale ordinario.

  • Art. 4, lettera a), n. 3, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986

    Prevedeva l'imposta proporzionale dell'1% per il conferimento di un'azienda commerciale in una società di capitali.

    La disposizione nazionale è stata ritenuta applicabile al conferimento effettuato nel 1987 e compatibile con la normativa europea, in quanto l'operazione rientrava nella deroga relativa ai trasferimenti di aziende.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stata la base processuale del ricorso, che denunciava la violazione delle direttive europee; la censura è stata respinta.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9301/2010

    L'imposta proporzionale dell'1% sul conferimento di un'azienda commerciale in una società di capitali non contrasta con l'art. 7 della direttiva 69/335/CEE, poiché il trasferimento di un'azienda rientra nell'art. 12 della direttiva.

    Il precedente ha fornito il principio di diritto seguito dalla Corte nel rigettare il ricorso.

Massime di principio

  • Nel valutare la tassazione di un conferimento, occorre distinguere tra il conferimento di capitale in senso stretto e il trasferimento di beni o di un'azienda: quest'ultimo può essere soggetto a imposte di trasferimento autorizzate dalla normativa europea.
  • L'eventuale esenzione prevista dalla disciplina europea sui conferimenti non opera automaticamente per i conferimenti di immobili o aziende, poiché tali operazioni possono rientrare nella deroga dell'art. 12 della direttiva 69/335/CEE.
  • Per determinare il regime applicabile è essenziale individuare la data di stipula o registrazione dell'atto e la versione ratione temporis della normativa nazionale ed europea.
  • Un'aliquota nazionale dell'1% può essere legittima se applicata a un conferimento di azienda e se non supera l'imposta prevista per operazioni similari di trasferimento nello stesso Stato.
  • Il giudice non può riconoscere un rimborso superiore a quello richiesto dalla parte, anche qualora ritenga che l'imposta dovuta fosse integralmente inesistente: opera il principio della domanda.
  • In controversie analoghe, i precedenti consolidati delle Sezioni Unite assumono particolare rilievo per verificare la compatibilità dell'imposizione nazionale con il diritto dell'Unione europea.

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