Cassazione Civile, Ordinanza n. 04989/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Dopo un ricorso per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, la società creditrice aveva iniziato l’esecuzione forzata. I debitori avevano proposto opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi. La seconda opposizione era stata rigettata dal Tribunale e il relativo ricorso per cassazione era stato già respinto con precedente ordinanza della Corte. La Corte d’appello, pronunciandosi sui capi relativi all’opposizione all’esecuzione, aveva ritenuto che il precedente provvedimento della Cassazione facesse stato su quanto dedotto e deducibile. Con l’unico motivo del ricorso per cassazione i debitori denunciavano violazione di norme processuali e di norme sul giudicato, sostenendo che l’appello doveva essere qualificato come impugnazione proposta in relazione a censure riconducibili all’art. 615 c.p.c.; la Corte ha però rilevato che i ricorrenti non avevano specificamente indicato il contenuto dei motivi di appello, impedendo di verificare se davvero vi fossero censure qualificabili come opposizione all’esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse a sua volta inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i ricorrenti non avevano trascritto o comunque indicato in modo puntuale il contenuto dei motivi di appello su cui fondavano la dedotta qualificazione ex art. 615 c.p.c. In assenza di tale indicazione, la Corte non poteva verificare la fondatezza della doglianza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo, ma non autonomamente scrutinato; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dell’esposizione dei motivi di appello.
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo in relazione al giudicato; la Corte non entra nel merito della censura perché manca la necessaria specificazione del contenuto degli atti di appello.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo; non è stata esaminata nel merito la dedotta violazione per carenza di specificità del ricorso.
art. 324 c.p.c.
richiamato nel motivo in tema di giudicato formale; la doglianza non è stata vagliata nel merito per difetto di autosufficienza.
art. 339 c.p.c.
richiamato nel motivo; la Corte non esamina nel merito la censura sulla impugnabilità dei capi di sentenza.
art. 615 c.p.c.
richiamato come norma che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto qualificare i motivi di appello; la Corte osserva che non è possibile verificare tale assunto perché non è stato specificato il contenuto dei motivi di appello.
art. 616 c.p.c.
richiamato nel motivo; non oggetto di decisione di merito.
art. 617 c.p.c.
richiamato nel motivo; non oggetto di decisione di merito.
art. 618 c.p.c.
richiamato nel motivo; non oggetto di decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma del vizio denunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione degli atti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamata per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte non ha esaminato il merito per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica come regola di inammissibilità: il ricorso è inammissibile se non indica specificamente il contenuto dei motivi di appello e degli atti necessari a verificare la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura presuppone l’esame del contenuto di atti processuali o di motivi di appello e tali atti non sono specificamente indicati o trascritti in modo sufficiente da consentire il controllo della Corte.
- La deduzione secondo cui un gravame sarebbe qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è scrutinabile in cassazione se il ricorrente non rende conoscibile il contenuto concreto dei motivi di appello da cui desumere tale qualificazione.
- Il requisito di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. opera come filtro preliminare: in sua mancanza, restano preclusi sia il sindacato sulla corretta qualificazione delle domande e dei motivi, sia l’esame delle doglianze sul giudicato e sui vizi di motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e legittima, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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