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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5350/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso di Marcello Fondacaro: impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la proposta di applicazione della sorveglianza speciale e aveva confermato, in parte, la confisca di beni a lui riconducibili; deduceva incompetenza territoriale, vizio di ne bis in idem rispetto a precedente decreto del Tribunale di Roma, errori nel giudizio di pericolosità e nella valutazione dei presupposti per la confisca (richiamando un decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 2000). Ricorso di Rosaria Giacalone: impugnazione della conferma della confisca di beni a lei intestati per presunta fittizia intestazione a causa della convivenza con Fondacaro; denunzia di errata applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. 575/1965, carenza di motivazione circa la disponibilità delle quote societarie e delle prove di lecita provenienza, e contestazione della disciplina temporanea relativa all'inefficacia della confisca (art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011) con eccezione di incostituzionalità dell'art. 117 d.lgs. 159/2011.

La decisione

Per Marcello Fondacaro: ricorso rigettato; la Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative a competenza territoriale, ne bis in idem, pericolosità e precedente decisione, confermando il giudizio di pericolosità generica fino al maggio 2008 e la sostanza della decisione di merito; Fondacaro condannato alle spese. Per Rosaria Giacalone: ricorso in parte accolto; annullata la confisca relativa a due immobili acquistati il 10/06/1994 e il 15/06/1995 per mancata applicabilità della presunzione quinquennale di fittizia intestazione (la proposta risaliva al 03/08/2011), e annullata la confisca riguardante quote societarie (mancanza di motivazione circa la disponibilità del 20% e insufficiente valutazione degli elementi di prova sulla lecita provenienza); il provvedimento è rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame da diverso collegio; eccezioni di incostituzionalità e questioni relative all'art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011 rigettate come manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • legge n. 575 del 1965, art. 2-bis, comma 3

    La presunzione di fittizia intestazione richiede che l'acquisto sia avvenuto nel quinquennio anteriore alla proposta di applicazione della misura; se l'acquisto è anteriore al quinquennio la presunzione non opera e la confisca non può fondarsi su tale presunzione

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), art. 1, lett. b)

    Definizione e disciplina della "pericolosità generica": per l'applicazione serve la reiterazione abituale di delitti in un arco temporale significativo, che abbiano prodotto profitti effettivi e rappresentato fonte rilevante di reddito

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 19

    Il termine di riferimento per le indagini patrimoniali sui conviventi è la data in cui la procura propone l'applicazione della misura (ciò che determina il quinquennio di referenza per la presunzione)

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6

    La disciplina sulla perdita di efficacia della confisca va letta con le norme transitorie; nel caso esaminato la norma non è risultata in contrasto con la Costituzione e la relativa eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 117 (disposizione transitoria citata)

    La disposizione transitoria che applica la disciplina previgente ai procedimenti in corso è stata ritenuta legittima: il legislatore può regolare gli effetti delle novità normative nei processi in corso senza violare i principi costituzionali richiamati

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si individua nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesta; se le manifestazioni sono piùplici si privilegia il luogo in cui le condotte di tipo qualificato sono più rilevanti
  • La presunzione di fittizia intestazione (art. 2-bis, comma 3 L. 575/1965) opera solo per acquisti compiuti entro il quinquennio anteriore alla proposta di applicazione della misura: acquisti anteriori al quinquennio non possono essere colmati da quella presunzione
  • Per la confisca di prevenzione la valutazione della pericolosità generica richiede prova di abitudine criminale in un periodo significativo, profitti effettivi derivanti da tali condotte e rilievo di tali profitti sul reddito complessivo; il giudice di merito deve motivare in ordine a questi elementi
  • Sulla prova della lecita provenienza dei beni gravati da confisca grava un onere di allegazione non formale: la parte interessata deve fornire fatti o elementi plausibili e documentati che indichino la lecita origine; la completa omissione di valutazione di prove documentali o consulenze può determinare annullamento
  • Le questioni di incostituzionalità o di applicazione di norme transitorie vanno valutate alla luce della giurisprudenza consolidata: le disposizioni transitorie che regolano procedimenti in corso sono spesso ritenute legittime se rispondono a ragionevoli scelte del legislatore
  • In caso di annullamento il rinvio alla Corte d'appello deve avvenire ad diverso collegio quando la natura decisoria dell'atto lo richiede; la parte soccombente può essere condannata alle spese

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