Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6011/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. -OMISSIS-, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– SEZIONE LAVORO

Giustizia amministrativa202601303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute per € 5.187,25, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 luglio 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero nella stessa data. Il titolo aveva accertato il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato l’Amministrazione a pagare € 5.187,25, oltre interessi dal dovuto al saldo. Poiché la sentenza non risultava eseguita nonostante il decorso del termine previsto per l’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla certificazione di cancelleria del 18 febbraio 2026, l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata esecuzione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, che dovrà intervenire su istanza della ricorrente entro ulteriori sessanta giorni; il compenso eventuale è stato determinato in € 500,00, a carico del Ministero. Ha invece respinto la domanda di astreintes, non ravvisando un grave ritardo nell’esecuzione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 18 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 18 luglio 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato è passato in giudicato, è decorso inutilmente il termine di adempimento applicabile e l’Amministrazione non ha eseguito la decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.

    La somma coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta in assenza di un grave ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 18 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 18 luglio 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    Il ricorso per ottemperanza può procedere dopo l’inutile decorso del termine di adempimento previsto dalla disposizione, qui computato in relazione alla notifica del titolo all’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’esecuzione in sede di ottemperanza può essere ordinata quando il titolo è passato in giudicato, è decorso inutilmente il termine previsto per l’adempimento e l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, con intervento subordinato all’ulteriore inadempimento dell’Amministrazione e, nel caso deciso, a specifica istanza della parte interessata.
  • La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è esclusa quando non risulti configurabile un grave ritardo nell’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.