Sentenza del 27/07/2015 n. 4395 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Presupposto e base imponibile - Superficie - Computo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della superficie imponibile ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Il contribuente sosteneva che l'imposta dovesse essere calcolata esclusivamente sulla superficie effettivamente idonea a contenere il messaggio pubblicitario, escludendo la cornice e ogni altra parte accessoria priva di funzione espositiva. A sostegno della propria tesi aveva prodotto fotografie e schede tecniche indicanti le dimensioni esatte dei mezzi pubblicitari.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui l'imposta deve applicarsi all'intera superficie espositiva quando questa è integralmente destinata e idonea all'esposizione pubblicitaria. Devono invece essere escluse dal computo le superfici accessorie, come le cornici, quando non siano utilizzabili per ospitare alcun messaggio pubblicitario. La documentazione fotografica e tecnica prodotta dal contribuente è stata ritenuta idonea a dimostrare l'effettiva superficie imponibile. L'esito è quindi favorevole al contribuente limitatamente alla richiesta di escludere dal calcolo la superficie non pubblicitaria.
Norme richiamate
Art. 12 del d.lgs. n. 507/1993
La superficie imponibile deve essere individuata considerando lo spazio effettivamente destinato all'esposizione del messaggio pubblicitario, con esclusione delle parti prive di idoneità pubblicitaria.
Cassazione civile, sentenza n. 23195/2009
Il principio richiamato stabilisce che le superfici accessorie non utilizzabili per l'esposizione del messaggio, come le cornici, non concorrono alla determinazione della superficie soggetta all'imposta.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta sulla pubblicità occorre distinguere la superficie effettivamente comunicativa da quella meramente strutturale o accessoria.
- Cornici, bordi, supporti e altri elementi privi di messaggio pubblicitario possono essere esclusi dal calcolo se il contribuente dimostra concretamente la loro non utilizzabilità ai fini espositivi.
- Fotografie, schede tecniche e misurazioni precise costituiscono elementi probatori rilevanti per contestare una superficie imponibile determinata in modo forfettario o eccessivo.
- In situazioni analoghe, non è sufficiente sostenere che una parte del manufatto sia accessoria: occorre documentare che essa non sia idonea a ospitare o veicolare alcun messaggio pubblicitario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 lug 2015Sentenza del 27/07/2015 n. 1353 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 27 lug 2015Sentenza del 27/07/2015 n. 1360 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 27 lug 2015Sentenza del 27/07/2015 n. 1627 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 27 lug 2015Sentenza del 27/07/2015 n. 3472 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 lug 2015Sentenza del 27/07/2015 n. 4376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 lug 2015Sentenza del 27/07/2015 n. 4377 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →