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Sentenza

Sentenza del 27/07/2015 n. 4395 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Presupposto e base imponibile - Superficie - Computo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della superficie imponibile ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Il contribuente sosteneva che l'imposta dovesse essere calcolata esclusivamente sulla superficie effettivamente idonea a contenere il messaggio pubblicitario, escludendo la cornice e ogni altra parte accessoria priva di funzione espositiva. A sostegno della propria tesi aveva prodotto fotografie e schede tecniche indicanti le dimensioni esatte dei mezzi pubblicitari.

La decisione

È stato affermato il principio secondo cui l'imposta deve applicarsi all'intera superficie espositiva quando questa è integralmente destinata e idonea all'esposizione pubblicitaria. Devono invece essere escluse dal computo le superfici accessorie, come le cornici, quando non siano utilizzabili per ospitare alcun messaggio pubblicitario. La documentazione fotografica e tecnica prodotta dal contribuente è stata ritenuta idonea a dimostrare l'effettiva superficie imponibile. L'esito è quindi favorevole al contribuente limitatamente alla richiesta di escludere dal calcolo la superficie non pubblicitaria.

Norme richiamate

  • Art. 12 del d.lgs. n. 507/1993

    La superficie imponibile deve essere individuata considerando lo spazio effettivamente destinato all'esposizione del messaggio pubblicitario, con esclusione delle parti prive di idoneità pubblicitaria.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23195/2009

    Il principio richiamato stabilisce che le superfici accessorie non utilizzabili per l'esposizione del messaggio, come le cornici, non concorrono alla determinazione della superficie soggetta all'imposta.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta sulla pubblicità occorre distinguere la superficie effettivamente comunicativa da quella meramente strutturale o accessoria.
  • Cornici, bordi, supporti e altri elementi privi di messaggio pubblicitario possono essere esclusi dal calcolo se il contribuente dimostra concretamente la loro non utilizzabilità ai fini espositivi.
  • Fotografie, schede tecniche e misurazioni precise costituiscono elementi probatori rilevanti per contestare una superficie imponibile determinata in modo forfettario o eccessivo.
  • In situazioni analoghe, non è sufficiente sostenere che una parte del manufatto sia accessoria: occorre documentare che essa non sia idonea a ospitare o veicolare alcun messaggio pubblicitario.

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