Cassazione Penale, Sentenza n. 00409/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per presunto errore di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione (11/10/2024) che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione. I motivi principali denunciati: 1) errore nel ritenere che Mincuzzi fosse presente sul luogo dell'omicidio e avesse esploso il cosiddetto "colpo di grazia", nonostante rilievi balistici indicanti che i 19 bossoli provenivano da una sola arma (kalashnikov) presumibilmente impugnata da un'altra persona; 2) errore nell'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori e, in particolare, nella valutazione delle discordanti dichiarazioni sulla colletta per l'acquisto del kalashnikov (diverse versioni sugli importi e sugli autori dei versamenti), posto che la precedente sentenza rescindente aveva annullato la prima sentenza di appello proprio per tali discordanze. In sintesi il ricorrente sostiene che i giudici hanno dato per scontata una convergenza probatoria inesistente e hanno travisato fatti decisivi.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili. Sul primo motivo, la Corte ha valutato che la presenza di Mincuzzi sul luogo dell'agguato è confermata dalle dichiarazioni di più collaboratori (Fraddosio e, nel giudizio di rinvio, Arcangelo Telegrafo) e che i rilievi balistici (che attestano colpi esplosi da una sola arma automatica) non smentiscono la partecipazione al commando né l'ipotesi che Mincuzzi fosse armato con una pistola la cui resa fu comunque compromessa (inceppamento). La Corte ha inoltre ricordato che, dopo l'annullamento con rinvio, il giudice del rinvio poteva riesaminare l'intero compendio probatorio e ha acquisito nuove dichiarazioni di collaboratori che, a suo avviso, costituiscono riscontri individualizzanti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla misura dei versamenti e alla composizione della "colletta" costituiscono in gran parte valutazioni di merito; l'errore lamentato non è stato dimostrato come errore di fatto decisivo ed è perciò inammissibile nel ricorso straordinario (che non è strumento per riesaminare valutazioni di merito). Seguono il rigetto del ricorso e la conferma della responsabilità del ricorrente per i reati contestati.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Individua il ricorso straordinario per errore di fatto e delimita il suo ambito: il rimedio è volto a correggere errori di fatto accertabili e decisivi, non a riesaminare valutazioni di merito o questioni di diritto
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'utilizzo, nei limiti stabiliti, degli accertamenti e delle sentenze irrevocabili relativi a concorrenti come elementi di riscontro a dichiarazioni di collaboratori; la Corte ha ritenuto utilizzabili sentenze irrevocabili di compartecipanti come conferma individualizzante
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore denunciato sia effettivamente un fatto percepibile e decisivo per l'esito del giudizio; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito.
- Dopo annullamento con rinvio la nuova Corte di merito ha pieni poteri di riesame dell'intero compendio probatorio; l'acquisizione di nuove dichiarazioni può sanare lacune che avevano determinato l'annullamento.
- La convergenza tra dichiarazioni di collaboratori differenti può costituire riscontro individualizzante se le dichiarazioni risultano coerenti su elementi essenziali; divergenze su dettagli (es. importi esatti della colletta) possono essere valutate come discrepanti ma non necessariamente determinano l'irrilevanza complessiva della prova se i punti essenziali convergono.
- Il riscontro tecnico (es. perizia balistica) deve essere valutato nel contesto probatorio complessivo: la circostanza che i colpi siano stati esplosi da una sola arma non esclude che altri partecipanti fossero presenti, armati o avessero svolto ruoli decisivi nella esecuzione dell'agguato.
- Nel formulare impugnazioni basate su presunti "errori di fatto" è necessario indicare con chiarezza la decisività dell'errore rispetto alla condanna; l'assenza di tale specificazione può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
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