Ordinanza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 22 settembre 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS-, Sportello Unico per l’immigrazione, ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 13 maggio 2025, diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura ha respinto l’istanza di conversione presentata il 13 maggio 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era motivato dalla mancata produzione, nel termine assegnato con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, della documentazione necessaria: da un lato, elementi comprovanti la capacità economica del datore di lavoro di sostenere il costo di tutti i dipendenti, compreso il lavoratore straniero; dall’altro, buste paga attestanti almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro, con una prestazione media di almeno tredici giorni mensili, per complessive trentanove giornate, coperte da contribuzione previdenziale. Il ricorrente ha prodotto la documentazione soltanto in giudizio, il 12 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che la mancata produzione della documentazione nella fase procedimentale avesse impedito all’Amministrazione di svolgere le valutazioni ad essa riservate, in particolare sulla capacità economica del datore di lavoro. Il diniego è stato quindi ritenuto correttamente adottato, mentre la documentazione depositata il 12 gennaio 2026 è stata considerata irrilevante e comunque tardiva, anche ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha precisato che resta ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere all’Amministrazione il riesame della propria posizione alla luce della documentazione prodotta soltanto in giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso ha assegnato al richiedente un termine per produrre la documentazione necessaria a superare i rilievi ostativi; la mancata produzione in tale sede ha impedito all’Amministrazione di effettuare le valutazioni di propria competenza.
art. 55 c.p.a.
La documentazione prodotta dal ricorrente soltanto in giudizio è stata ritenuta irrilevante e comunque tardiva ai fini della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il diniego di un’istanza amministrativa dipende dalla mancata produzione di documenti richiesti con il preavviso di rigetto, la produzione della documentazione soltanto nel giudizio cautelare non consente al giudice di sostituirsi alle valutazioni amministrative non ancora compiute nella sede procedimentale.
- La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio può essere considerata irrilevante e tardiva ai fini cautelari quando l’Amministrazione non abbia potuto esaminarla nel procedimento e svolgere le valutazioni discrezionali o tecniche ad essa riservate.
- Il rigetto della domanda cautelare non preclude all’interessato la possibilità di chiedere all’Amministrazione il riesame della propria posizione sulla base della documentazione successivamente acquisita.
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