Cassazione Civile, Ordinanza n. 01991/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica diretta a ottenere dalla Regione il risarcimento del danno conseguente alla mancata corresponsione, dal 1 aprile 2012, dell’incentivo economico previsto da una legge regionale collegata alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale da ritardo nell’esame della relativa istanza. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo, in sintesi, che non esistesse un diritto soggettivo alla risoluzione anticipata e al connesso incentivo senza accettazione della Regione; che non fosse configurabile una violazione dei doveri di buona fede e correttezza, stante l’obiettiva incertezza normativa e l’assenza di un errore macroscopico dell’amministrazione; che la violazione dei tempi procedimentali non potesse assumere autonoma rilevanza; e che comunque, al momento dell’entrata in vigore della novella regionale, il rapporto fosse già cessato per dimissioni della lavoratrice accettate dalla Regione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato sei motivi: 1) violazione della disciplina regionale e dei principi sulla posizione soggettiva e sulla motivazione, sostenendo che il diniego non fosse fondato sui tassativi presupposti normativi; 2) violazione delle norme su obbligazioni, buona fede, correttezza, responsabilità e pubblico impiego contrattualizzato, deducendo che la Regione avesse agito con dolo eventuale o colpa cosciente nel respingere l’istanza; 3) omessa motivazione su fatti storici decisivi emersi da documentazione prodotta; 4) violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sulla sospensione dei termini, assumendo che il ritardo procedimentale integrasse un illecito autonomamente rilevante; 5) violazione delle norme sulla domanda di danno da ritardo e sul quantum, per avere la Corte trascurato la tempistica che avrebbe dovuto portare a una decisione entro la prima finestra utile; 6) violazione delle regole sulle spese di lite per la compensazione/condanna disposta in primo grado. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarando inammissibile il terzo e assorbiti il quinto e il sesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi, secondi e quarti motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e assorbiti il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. La ratio dell’accoglimento è che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il ritardo o il diniego illegittimo dell’amministrazione nell’esame di una domanda di vantaggio può rilevare come violazione delle regole di buona fede e correttezza, purché sia provata almeno la colpa dell’amministrazione; inoltre, il diniego illegittimo di una situazione di vantaggio può fondare un danno da perdita di chance, da accertare in concreto e liquidare equitativamente. La censura relativa ai fatti storici è stata invece dichiarata inammissibile perché, nella sostanza, invocava un vizio motivazionale non più deducibile per come formulato e comunque coperto dalla doppia conforme.
Norme richiamate
art. 13 legge reg. Calabria n. 34/2010
vigente al 31.3.2012; richiamato anche come novellato dall’art. 1, comma 2, legge reg. n. 24/2012
costituisce la base normativa della domanda di risoluzione anticipata del rapporto e dell’incentivo economico; il suo diniego/inesatta applicazione è scrutinabile anche sotto il profilo della buona fede e della correttezza nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato
art. 24 d.l. n. 201/2011
richiamato quale possibile norma ostativa o di disapplicazione delle discipline regionali analoghe all’esonero dal servizio; la Corte osserva che l’errore interpretativo della Regione, se colpevole, può rilevare ai fini della responsabilità
art. 6, comma 2-ter, legge n. 14/2012
richiamato come parte del quadro normativo nazionale che la Regione aveva considerato ostativo all’accoglimento dell’istanza
art. 21 legge reg. Calabria n. 19/2001
invocato per sostenere la violazione dei tempi procedimentali; la Cassazione afferma che il ritardo procedimentale può assumere rilievo anche come violazione di buona fede nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato
L. n. 241/1990
richiamata dalla ricorrente in relazione alla sospensione dei termini per acquisire pareri obbligatori nel procedimento
d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel contesto del pubblico impiego contrattualizzato e della tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive
Costituzione
la Corte collega il rispetto delle tempistiche e dei canoni di correttezza dell’amministrazione ai principi di imparzialità e buon andamento
codice civile
artt. 1173, 1175, 1176, 1218, 1223, 2727, 2729, 91, 92
richiamati dalla ricorrente per fondare la responsabilità contrattuale/da rapporto di lavoro, l’onere e i criteri di prova del danno, le presunzioni e le spese di lite; la Corte valorizza in particolare buona fede/correttezza e il danno da perdita di chance
codice civile
richiamato quale parametro sulla qualificazione giuridica della posizione soggettiva tutelabile
codice di procedura civile
artt. 115, 116, 132 n. 4, 360 nn. 3, 4 e 5, 369 comma 2 n. 4, 348-ter comma 5
utilizzati per le doglianze in cassazione; la Corte dichiara inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge, deduceva un vizio motivazionale non consentito e coperto dalla doppia conforme, e rigetta l’eccezione di improcedibilità per notifica via PEC sulla base degli atti depositati
codice penale
richiamati dalla ricorrente nel quarto motivo, ma non sono centrali nella ratio decidendi
legge 7 agosto 1990, n. 241
evocata dalla Corte come parametro generale dei procedimenti amministrativi, distinto però dal diverso rilievo del ritardo nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il comportamento dell’amministrazione nella gestione di una domanda del dipendente non va valutato solo come esercizio di potere amministrativo, ma anche alla luce delle regole di buona fede e correttezza proprie del rapporto di lavoro; il ritardo o il diniego possono quindi costituire fonte di responsabilità se sia provata almeno la colpa dell’amministrazione.
- Quando la legge attribuisce al dipendente una situazione di vantaggio subordinata a determinati presupposti, l’illegittimo diniego non esclude in sé la tutela risarcitoria: può configurarsi un danno da perdita di chance, quale autonoma entità patrimoniale, purché sia provata una concreta occasione perduta e il danno sia liquidato in via equitativa.
- In sede di ricorso per cassazione, una censura formalmente prospettata come violazione di legge ma sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto o della motivazione è inammissibile quando non rispetta i limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e, ove sussista doppia conforme, incontra anche il relativo sbarramento processuale.
- La violazione dei tempi procedimentali può assumere rilievo risarcitorio anche nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, ma non in modo automatico: occorre collegarla a una condotta colpevole della parte pubblica e al concreto pregiudizio subito dal dipendente.
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