Cassazione Penale, Sentenza n. 9808/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'inosservanza dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 157 e 161 nonché 99 c.p., sostenendo che i reati consumati tra il 10/12/2011 e il 13/04/2012 si erano prescritti prima della sentenza di primo grado. Lamentava che la contestazione era mantenuta in vita dall'indebito riconoscimento della recidiva specifica infra-quinquennale nonostante due ordinanze anteriori alla sentenza di merito avessero dichiarato l'estinzione dei reati iscritti nel casellario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di consentita materia di ricorso: la questione relativa alla disapplicazione della recidiva (e quindi al diverso calcolo della prescrizione) non era stata devoluta con i motivi di appello, per cui non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che la generica richiesta di declaratoria di prescrizione nelle conclusioni del Procuratore Generale in sede d'appello non sostituisce la devoluzione del motivo di appello dalla parte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 606, comma 3, ultimo periodo
Impone il 'blocco' delle questioni non dedotte in appello: la Corte ha ritenuto che non sia possibile sollevare in cassazione per la prima volta la mancata disapplicazione della recidiva al fine di ottenere la prescrizione
codice penale, art. 99
Riguarda la recidiva come circostanza aggravante; la Questione verteva sull'applicazione della recidiva specifica infra-quinquennale e sull'effetto di questa sull'operare della prescrizione
codice penale, artt. 157 e 161
Richiamati in relazione al calcolo e agli effetti della prescrizione; la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni procedurali
codice di procedura penale, art. 616
Usato per motivare la condanna alle spese e per applicare la sanzione equitativa (euro 3.000) a carico del ricorrente per inammissibilità con profili di colpa
decreto-legge 149/2020, art. 23 comma 1
Norma richiamata per precisare il regime processuale dell'appello trattato (contestualizzazione procedurale del giudizio d'appello)
d.lgs. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione, modalità con cui il ricorso è stato trattato
Massime di principio
- Non è possibile sollevare in Cassazione per la prima volta questioni che non sono state devolute al giudice d'appello; in particolare, la deduzione di un'erronea applicazione della recidiva al fine di ottenere la prescrizione deve essere proposta già in appello.
- La mera richiesta del Pubblico Ministero (o del Procuratore Generale) nella fase delle conclusioni d'appello non sostituisce la deduzione e la devoluzione del motivo di impugnazione da parte della difesa: la parte appellante deve articolare il motivo.
- Se la questione riguarda la ricalcolazione della prescrizione in relazione alla recidiva, va valutata e dedotta tempestivamente (in primo grado o in appello); solo se nel frattempo intervengono modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale che mutino la portata della norma, la Cassazione può eventualmente esaminare la questione anche se non era stata sollevata in appello.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni (anche patrimoniali) a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente verificare e documentare in sede d'appello qualsiasi eccezione rilevante sulla prescrizione e sulla recidiva.
- Per difendersi in situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente l'estinzione dei reati precedenti o l'erronea iscrizione nel casellario e portare tali elementi fra i motivi di appello, o produrli fin dal primo grado, per evitare la preclusione in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9693/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9694/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9699/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →