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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9808/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'inosservanza dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 157 e 161 nonché 99 c.p., sostenendo che i reati consumati tra il 10/12/2011 e il 13/04/2012 si erano prescritti prima della sentenza di primo grado. Lamentava che la contestazione era mantenuta in vita dall'indebito riconoscimento della recidiva specifica infra-quinquennale nonostante due ordinanze anteriori alla sentenza di merito avessero dichiarato l'estinzione dei reati iscritti nel casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di consentita materia di ricorso: la questione relativa alla disapplicazione della recidiva (e quindi al diverso calcolo della prescrizione) non era stata devoluta con i motivi di appello, per cui non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che la generica richiesta di declaratoria di prescrizione nelle conclusioni del Procuratore Generale in sede d'appello non sostituisce la devoluzione del motivo di appello dalla parte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 3, ultimo periodo

    Impone il 'blocco' delle questioni non dedotte in appello: la Corte ha ritenuto che non sia possibile sollevare in cassazione per la prima volta la mancata disapplicazione della recidiva al fine di ottenere la prescrizione

  • codice penale, art. 99

    Riguarda la recidiva come circostanza aggravante; la Questione verteva sull'applicazione della recidiva specifica infra-quinquennale e sull'effetto di questa sull'operare della prescrizione

  • codice penale, artt. 157 e 161

    Richiamati in relazione al calcolo e agli effetti della prescrizione; la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni procedurali

  • codice di procedura penale, art. 616

    Usato per motivare la condanna alle spese e per applicare la sanzione equitativa (euro 3.000) a carico del ricorrente per inammissibilità con profili di colpa

  • decreto-legge 149/2020, art. 23 comma 1

    Norma richiamata per precisare il regime processuale dell'appello trattato (contestualizzazione procedurale del giudizio d'appello)

  • d.lgs. 137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamato in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione, modalità con cui il ricorso è stato trattato

Massime di principio

  • Non è possibile sollevare in Cassazione per la prima volta questioni che non sono state devolute al giudice d'appello; in particolare, la deduzione di un'erronea applicazione della recidiva al fine di ottenere la prescrizione deve essere proposta già in appello.
  • La mera richiesta del Pubblico Ministero (o del Procuratore Generale) nella fase delle conclusioni d'appello non sostituisce la deduzione e la devoluzione del motivo di impugnazione da parte della difesa: la parte appellante deve articolare il motivo.
  • Se la questione riguarda la ricalcolazione della prescrizione in relazione alla recidiva, va valutata e dedotta tempestivamente (in primo grado o in appello); solo se nel frattempo intervengono modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale che mutino la portata della norma, la Cassazione può eventualmente esaminare la questione anche se non era stata sollevata in appello.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni (anche patrimoniali) a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente verificare e documentare in sede d'appello qualsiasi eccezione rilevante sulla prescrizione e sulla recidiva.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente l'estinzione dei reati precedenti o l'erronea iscrizione nel casellario e portare tali elementi fra i motivi di appello, o produrli fin dal primo grado, per evitare la preclusione in Cassazione.

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