Cassazione Penale, Sentenza n. 9165/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per omessa/insufficiente motivazione: si deduce che la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere l'attuale pericolosità sociale nonostante il significativo intervallo temporale dall'ultimo reato (coltivazione del 3/6/2018) e la precedente applicazione e osservanza dell'avviso orale (notificato il 22/10/2017) con divieto di frequentazioni. Inoltre il ricorrente censura una inesattezza sul punto della detenzione/porto di arma da fuoco nel provvedimento impugnato rispetto al processo "Selfie".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a dedurre censure di fatto e di motivazione non riconoscibili in sede di legittimità (controllo limitato a violazioni di legge). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione non inesistente né meramente apparente, indicando elementi concreti a fondamento della persistenza della pericolosità: condanna per associazione finalizzata al narcotraffico iniziata nel 2016 con coltivazioni organizzate e di rilevanti dimensioni, uso di mezzi professionali e sistemi anti-controllo, precedenti specifici, frequenti rapporti con soggetti criminali dal 2014 e assenza di elementi che dimostrino il recesso dall'associazione; inoltre la situazione economica compatibile con proventi illeciti. La Corte ha quindi confermato l'operato del giudice di merito, dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il controllo della Cassazione alle violazioni di legge; non è ammessa la sindacabilità ampia della motivazione se non quando essa sia inesistente o meramente apparente
art. 4, lett. b), c), d., d.lgs. n. 159/2011
Definisce i criteri per la qualificazione della "pericolosità sociale" e le fattispecie che giustificano misure di prevenzione qualificate, richiedendo valutazione complessiva di condotte, organizzazione, precedenti e profili di continuità criminale
art. 3, d.lgs. n. 159/2011
L'avviso orale è una misura di prevenzione la cui applicazione non esclude automaticamente la persistenza della pericolosità sociale; la sua osservanza non basta, senza elementi positivi, a escludere la misura più grave
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione contro misure di prevenzione è ammesso il controllo solo per violazione di legge: censure di merito o della tenuta logica della motivazione sono in genere inammissibili, salvo motivazione inesistente o meramente apparente
- La sussistenza della pericolosità sociale viene valutata globalmente: gravità e professionalità delle condotte, quantità/organizzazione del traffico, precedenti specifici, legami consolidati con il tessuto criminale e assenza di elementi che attestino il distacco sono elementi decisivi
- Il semplice decorso del tempo o l'osservanza di altri provvedimenti preventivi (es. avviso orale) non bastano a dimostrare il venir meno della pericolosità; occorrono elementi positivi di ravvedimento o di reinserimento (es. stabile attività lecita, prova di reale e duraturo allontanamento dall'associazione)
- Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione è necessario produrre prove concrete di cambiamento: documentazione lavorativa, sociale, testimonianze credibili di distacco dal sodalizio, programmi di riabilitazione o misure alternative che dimostrino la cessazione del rischio
- Le incongruenze formali del provvedimento (es. riferimenti errati a fatti non contestati) vanno denunciate con chiarezza e inserirsi nella fattispecie della motivazione inesistente o meramente apparente se si vuole che la Cassazione le esamini
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