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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37968/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, aveva parzialmente accolto la sua domanda per la detenzione subita dal 27/05/2021 al 04/09/2021 successiva all’annullamento da parte della Cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che le aveva negato l’affidamento in prova. I motivi di ricorso erano: (I) violazione di legge, perché la Corte di merito avrebbe ritenuto l’ammissione all’affidamento materia di discrezionalità nonostante la Cassazione avesse ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale; (II) errata compensazione delle spese, non essendoci soccombenza reciproca dato che la domanda era stata accolta mediante liquidazione dell’indennizzo; (III) vizio di motivazione sull’entità dell’indennizzo, fissato in euro 100 al giorno, molto al di sotto del parametro medio giornaliero indicato in euro 235,82 per la detenzione carceraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo infondato che l’annullamento operato dalla Cassazione determini automaticamente un "precostituito" diritto all’affidamento in prova e quindi all’indennizzo per il periodo precedente all’accertamento definitivo: l’annullamento è un possibile esito del normale percorso impugnatorio e non configura di per sé una violazione di legge. Ha invece accolto il secondo motivo: la compensazione integrale delle spese tra le parti non era giustificata perché la liquidazione dell’indennizzo (euro 10.000) costituisce accoglimento della domanda e non una "accoglienza parziale" giustificante la compensazione delle spese secondo l’orientamento consolidato (Sez. 4, n. 847/2021). Ha altresì accolto il terzo motivo rilevando vizi di motivazione nella determinazione dell’indennizzo giornaliero di euro 100, la cui riduzione non è adeguatamente motivata e risulta irragionevole rispetto al parametro medio indicato; pertanto ha annullato parzialmente l’ordinanza impugnata relativamente all’ammontare dell’indennizzo e alla regolazione delle spese, rinviando alla Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio su quei punti e per la regolazione delle spese del presente giudizio. Il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021 (Ozdogan, Rv. 282597 - 01)

    Principio secondo cui, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella chiesta non equivale ad accoglimento parziale che giustifichi la compensazione integrale delle spese tra le parti; il giudice ha discrezionalità nel determinare l'indennizzo entro il tetto massimo.

  • Sez. 6 - 2, ord. n. 16326 del 30/07/2020 (M. vs. M., Rv. 658746)

    Richiamata come orientamento affine sulla discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale e sulla impossibilità di predeterminare rigidamente l'ammontare richiesto dalla parte.

  • Sez. 6 - 2, sent. n. 14976 del 16/07/2015 (Cersosimo vs. Ministero della Giustizia, Rv. 636087)

    Ulteriore precedente che sottolinea la libertà del giudice nella determinazione dell'indennizzo in assenza di strumenti precisi di predeterminazione del danno non patrimoniale.

Massime di principio

  • L’annullamento di un provvedimento che aveva negato una misura alternativa (es. affidamento in prova) non determina automaticamente, per il periodo precedente all’annullamento, un "precostituito" diritto all’indennizzo: la valutazione sull’ammissione a misure alternative resta rimessa alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria fino al definitivo riconoscimento.
  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, se la domanda viene accolta e viene liquidato un indennizzo, anche se inferiore alla richiesta, ciò non configura di per sé una soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione integrale delle spese tra le parti.
  • La determinazione dell’indennizzo giornaliero deve essere adeguatamente motivata: il giudice non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o generiche (es. affermare una "minor intensità" del pregiudizio morale per i condannati irrevocabili) senza richiamare elementi concreti e specifici della vicenda. Se la liquidazione risulta manifestamente al disotto dei parametri di riferimento, è possibile il riesame in grado di legittimità.
  • In casi simili conviene contestare formalmente la motivazione del giudice della riparazione quando l’indennizzo appare irragionevole rispetto ai parametri medi e chiedere espressamente la riforma o il rinvio per nuova liquidazione, oltre a impugnare eventuali compensazioni di spese ingiustificate.
  • La strategia difensiva utile è valorizzare elementi concreti della detenzione (intensità della limitazione della libertà, condizioni di carcerazione, durata effettiva) e richiedere una motivazione puntuale che giustifichi qualsiasi scostamento dai parametri medi.

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