Sentenza n. 8331/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del progetto di vita individuale per la persona disabile predisposto, con nota prot. n.-OMISSIS- del 7 marzo 2024, dal Comune di Tivoli d'intesa con l'ASL RM 5, nei confronti del minore -OMISSIS-, e reso noto in data 22.2.2024 per l'eventuale accettazione, nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto e, ove occorrer possa, del verbale della Unità Valutativa Multidimensionale dell'ASL RM 5 del 22 dicembre 2023, e per il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetto di vita individuale predisposto dal Comune di Tivoli d'intesa con l'ASL Roma 5 per un minore con disturbo dello spettro autistico, trasmesso nel marzo 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il progetto di vita individuale predisposto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000, deducendo violazione dell'art. 14 della legge n. 328/2000, degli artt. 2, 7 e seguenti della legge n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Costituzione, degli artt. 4, 5 e 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del decreto ministeriale 26 novembre 2016 e della delibera della Regione Lazio n. 75/2018. Sono stati inoltre dedotti travisamento, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e nullità o illegittimità del progetto per mancanza degli elementi essenziali. In particolare, la ricorrente ha lamentato la mancata previa elaborazione del profilo di funzionamento, l'assenza di un'adeguata valutazione multidisciplinare e personalizzata, la mancata acquisizione del progetto educativo individuale, l'indeterminatezza degli interventi indicati come meramente eventuali, l'assenza di un budget specifico e di una chiara ripartizione dei costi tra Comune e ASL, nonché la mancata considerazione del progetto predisposto dall'associazione privata che già seguiva il minore. È stata altresì contestata la tardività dell'intervento amministrativo, richiesto sin dal 2020 e attivato solo nel dicembre 2023. La ricorrente ha domandato anche il risarcimento di euro 21.600 per le spese sostenute presso una struttura privata non accreditata e il ristoro dei danni non patrimoniali, deducendo che l'inerzia delle amministrazioni l'aveva costretta a sostenere direttamente i costi delle terapie.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente espunto dal giudizio la documentazione depositata dall'ASL il 12 febbraio 2026, perché tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 73 c.p.a. Ha poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento del progetto originario. Il progetto era stato infatti superato dalle ordinanze cautelari, dal successivo riesame amministrativo e dagli ulteriori atti adottati dalle amministrazioni, comprese le determine dell'ASL del 12 marzo e del 9 settembre 2025 e le attività conseguenti. Tali atti non erano stati impugnati e la ricorrente non aveva contestato specificamente l'insufficienza delle prestazioni successivamente erogate. La domanda di condanna del Comune all'erogazione dell'assistenza domiciliare, formulata in udienza con riferimento a un asserito successivo inadempimento, è stata ritenuta nuova e distinta dalla domanda caducatoria originaria, non potendo considerarsi implicitamente proposta con quest'ultima. Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR ha escluso che vi fosse stato un totale abbandono terapeutico, poiché il minore già fruiva di alcune prestazioni e benefici; ha tuttavia riconosciuto l'illiceità dell'inerzia del Comune successiva alle istanze presentate dal settembre 2020 per la predisposizione del progetto individuale. Il mancato esperimento dell'azione contro il silenzio non ha escluso il nesso causale, ma ha inciso sulla selezione e quantificazione delle conseguenze risarcibili ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. Considerate le condizioni personali e familiari della ricorrente, il TAR ha ritenuto assolto un ragionevole onere di diligenza attraverso le ripetute diffide rivolte al Comune. Il danno patrimoniale, richiesto in euro 21.600, è stato liquidato equitativamente in euro 12.000, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Il danno non patrimoniale è stato invece negato per assoluta carenza di prova del danno-evento e delle conseguenze pregiudizievoli, non essendo ammissibile considerarlo in re ipsa. Le spese sono state compensate per metà nei confronti del Comune, con condanna dell'ente al pagamento dei residui euro 1.000 oltre accessori, e integralmente compensate nei rapporti con l'ASL.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La predisposizione del progetto individuale costituisce lo strumento di presa in carico personalizzata della persona con disabilità; la controversia riguardava la completezza, concretezza e tempestività del progetto predisposto dalle amministrazioni.
artt. 2, 7 e ss. l. 241/1990
Sono stati richiamati in relazione agli obblighi di conclusione del procedimento e di partecipazione procedimentale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato superato da successivi atti e attività amministrative non impugnati.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha applicato il termine per il deposito dei documenti in vista dell'udienza pubblica e ha disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente; ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità della domanda caducatoria dopo aver sottoposto la questione alle parti.
artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio era il rimedio esperibile contro l'inerzia amministrativa nella predisposizione del progetto individuale; il suo mancato esperimento non ha escluso automaticamente il risarcimento, ma ha inciso sulla quantificazione del danno.
art. 2043 c.c.
L'inerzia del Comune nella presa in carico della richiesta di progetto individuale è stata ritenuta fonte di responsabilità risarcitoria per il danno patrimoniale causalmente riconducibile.
art. 1227, comma 2, c.c.
La mancata attivazione dell'azione contro il silenzio è stata considerata quale condotta colposa del danneggiato idonea a ridurre le conseguenze dannose risarcibili, non a escludere il nesso causale; la valutazione dell'onere di diligenza è stata rapportata alle condizioni personali e sociali della ricorrente.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato insieme alla normativa nazionale a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato viene superato da successivi atti e attività amministrative adottati anche in esecuzione di un ordine cautelare, e tali atti non vengono impugnati, la domanda di annullamento del provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo e la domanda di condanna all'adempimento di un obbligo sorto successivamente sono domande autonome, fondate su presupposti diversi; la seconda non può ritenersi implicitamente compresa nella prima.
- Il mancato esperimento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non esclude automaticamente il nesso causale tra inerzia e danno, ma può incidere, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., sulla selezione e sulla quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili.
- Nella valutazione dell'onere di diligenza del danneggiato ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., devono essere considerate le condizioni personali e sociali concrete del soggetto, sicché ripetute diffide possono risultare sufficienti quando ulteriori iniziative giudiziali non siano ragionevolmente esigibili in relazione alla situazione familiare e assistenziale.
- Il danno non patrimoniale derivante da inerzia amministrativa non può essere riconosciuto in re ipsa: il danneggiato deve provare il danno-evento, le conseguenze pregiudizievoli e il nesso causale con la condotta amministrativa.
- In materia risarcitoria il principio dispositivo impone al danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, senza che il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento possa supplire alla mancata prova del danno.
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