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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24116/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 19/12/2022 sulla richiesta di liberazione anticipata. Il reclamo era stato inviato via PEC al indirizzo del Tribunale di sorveglianza (depositoattipenali.tribsorv.bologna@giustiziacert.it) e non alla PEC dell'ufficio che aveva emesso il provvedimento (depositoattipenali.uffsorv.bologna@giustiziacert.it). Il difensore ha sostenuto che, pur essendo la PEC destinataria compresa nell'elenco ministeriale, il reclamo doveva ritenersi ammissibile alla luce del principio di favor impugnationis e delle disposizioni emergenziali allora vigenti.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto applicabile la sanzione processuale di inammissibilità prevista dalla disciplina speciale (art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. n. 137/2020, trasfusa poi nell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Il Tribunale ha escluso che il principio del favor impugnationis possa attenuare o sorpassare il dettato legislativo che pone un obbligo formale alla parte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma non alla sanzione ulteriore prevista per colpe gravi, per l'assenza di profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 24, d.l. n. 137/2020, comma 6-sexies, lett. e)

    la disposizione richiede espressamente che l'indirizzo al quale viene inviato l'atto non sia diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato

    La norma stabilisce l'inammissibilità dell'atto quando sia inviato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento; il Tribunale ha applicato la sanzione anche se la PEC destinataria era nell'elenco ministeriale.

  • art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022 (trasposizione della disposizione)

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 87-bis riprenda il contenuto della disposizione emergenziale precedente e preveda, tra l'altro, l'inammissibilità dell'atto trasmesso ad una PEC non riconducibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento e l'obbligo per il giudice di dichiarare l'inammissibilità d'ufficio.

  • art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022

    Richiamata come causa di inammissibilità quando l'atto non è stato trasmesso all'autorità che ha emesso il provvedimento; usata per motivare la declaratoria di inammissibilità del reclamo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente quale riferimento per i motivi di impugnazione (violazione di legge e del favor impugnationis); il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato alla luce delle disposizioni speciali sulla forma della presentazione.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza per spiegare che la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente, e che non incombe sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione d'ufficio.

Massime di principio

  • Un impugnazione inviata via PEC deve essere inoltrata all'indirizzo PEC indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento: l'invio ad altra PEC anche se presente nell'elenco ministeriale può comportare l'inammissibilità.
  • Il principio del favor impugnationis non può prevalere quando la legge pone requisiti formali espressi e una sanzione specifica per la loro violazione: le regole formali di presentazione sono vincolanti.
  • La disciplina speciale introdotta in sede emergenziale e la sua trasposizione in normativa ordinaria (art. 87-bis) sono interpretate in senso rigoroso dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'ammissibilità degli atti inviati a PEC non corrispondenti all'ufficio competente.
  • La data utile ai fini della tempestività dell'impugnazione è quella di ricezione presso l'ufficio competente; pertanto l'invio a un ufficio diverso può produrre effetti pregiudizievoli sulla tempestività e sull'ammissibilità.
  • In caso di dubbi su quale indirizzo PEC utilizzare, è prudente inviare l'atto all'indirizzo specificato nel provvedimento dell'ufficio che ha emesso il provvedimento oppure avvalersi di canali alternativi che assicurino la ricezione presso l'ufficio competente.

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