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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34776/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (vettore aereo)

La controversia

Un passeggero aveva convenuto davanti al giudice di pace la compagnia aerea chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lo smarrimento del bagaglio da stiva avvenuto durante un volo internazionale multi-tratta da Aktau a Palermo, con scali a Mosca e Roma. La compagnia aerea si era difesa sostenendo che l’ultima tratta fosse stata operata da altra vettore. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione ritenendo applicabile la Convenzione di Montreal perché il trasporto si era svolto tra Stati contraenti, benché il vettore convenuto non avesse ratificato tale Convenzione. Nel ricorso per cassazione la compagnia aerea ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione della Convenzione di Montreal, sostenendo che essa non fosse applicabile al caso poiché la Federazione Russa non l’aveva ratificata all’epoca dei fatti. Con i restanti motivi, poi dichiarati assorbiti, ha denunciato violazioni della Convenzione di Varsavia, delle norme sulla liquidazione del danno, della motivazione della sentenza e dell’onere della prova.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente applicato la Convenzione di Montreal. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui, nei confronti di Aeroflot, non si applicano né la Convenzione di Montreal del 1999 né il Regolamento CE n. 261/2004, dovendosi invece applicare la Convenzione di Varsavia del 1929. In base a tale assetto normativo, la responsabilità del vettore per il trasporto aereo internazionale va valutata secondo la Convenzione di Varsavia, che prevede un limite al danno risarcibile e rinvia alla legge nazionale del vettore per i criteri di liquidazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    Non è applicabile al vettore convenuto se lo Stato del vettore non l’ha ratificata; la sola circostanza che partenza e destinazione si trovino in Stati contraenti non basta a fondarne l’applicazione nei confronti di quel vettore.

  • Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929

    Disciplina la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto aereo internazionale; la Corte la indica come disciplina applicabile al caso in luogo della Convenzione di Montreal.

  • Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929

    Prevede un limite massimo del danno risarcibile, senza fissare i criteri di liquidazione del danno, che vanno ricavati dalla legge nazionale del vettore.

  • Regolamento CE n. 261/2004

    Non si applica al caso perché la Federazione Russa non fa parte dell’Unione europea.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati assorbiti, in tema di risarcimento del danno.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati assorbiti, in tema di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati assorbiti, con riferimento al danno non patrimoniale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati assorbiti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati assorbiti, con riferimento al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati assorbiti, in tema di riparto dell’onere della prova.

Massime di principio

  • Nel trasporto aereo internazionale, l’individuazione della disciplina convenzionale applicabile dipende non solo dal luogo di partenza e di destinazione, ma anche dall’effettiva adesione dello Stato del vettore allo strumento convenzionale invocato.
  • Se la Convenzione di Montreal non è ratificata dallo Stato del vettore, non può essere applicata a quel vettore; in tal caso trova applicazione la Convenzione di Varsavia del 1929.
  • La Convenzione di Varsavia disciplina la responsabilità del vettore e pone un tetto al risarcimento, ma non detta criteri autonomi di liquidazione del danno, che devono essere desunti dalla legge nazionale del vettore.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per erronea individuazione della disciplina applicabile, gli ulteriori motivi che investono profili conseguenziali o dipendenti restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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