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Sentenza

Sentenza n. 2283/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.456/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il diritto a ottenere complessivamente 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare adeguatamente la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Amministrazione deve corrispondere le somme previste dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua entità deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice dichiara l'inottemperanza, ordina l'esecuzione e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Definiscono, secondo il giudice, i limiti per la determinazione degli interessi dovuti, della loro misura e decorrenza; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti del titolo e della legge.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Sono richiamati quali parametri legali per verificare la misura e la decorrenza degli interessi sul credito oggetto di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, insieme all'art. 93 c.p.c., la disciplina della condanna alle spese e della loro distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro non ha natura costitutiva del credito: il giudice deve consentire il soddisfacimento della pretesa già accertata, la cui esatta consistenza deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo esecutivo, i pagamenti eventualmente effettuati e i criteri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
  • L'azione di ottemperanza per il pagamento coattivo nei confronti di un'amministrazione statale è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato pecuniario può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa, al quale possono essere demandati gli atti contabili necessari per determinare e liquidare definitivamente il credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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