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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva dichiarato prescritta la pretesa tributaria relativa a INVIM, imposta di registro, ipotecaria e catastale. La pretesa derivava da avvisi notificati nel 1993, impugnati dalla società; il giudizio era stato poi estinto nel 2008 per mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio. La questione riguardava la decorrenza della prescrizione decennale: secondo la società e i giudici di merito, essa decorreva dall'originaria domanda giudiziale; secondo l'Agenzia, nel processo tributario l'estinzione del giudizio rende definitivo l'atto impositivo e la prescrizione decorre dalla data in cui diviene possibile la riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che, nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio determina l'estinzione del processo e la definitività dell'avviso di accertamento o liquidazione impugnato. Di conseguenza, il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione, ossia dal momento in cui l'atto impositivo diventa definitivo e l'Amministrazione può procedere alla riscossione, non dalla data dell'originaria impugnazione. Poiché l'avviso del 2008 era stato notificato entro dieci anni dall'estinzione del giudizio del giugno 2008, la pretesa non era prescritta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2945, comma 3, codice civile

    Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

    La regola generale prevede che, in caso di estinzione del processo, venga meno l'effetto sospensivo permanente della prescrizione e il nuovo termine decorra dall'atto interruttivo originario. La Cassazione ha però ritenuto che questa regola debba essere adattata alla specialità del processo tributario.

  • Art. 393 codice di procedura civile

    Estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio.

    La mancata riassunzione determina l'estinzione del giudizio di rinvio. Nel processo tributario, tale estinzione rende definitivo l'atto impositivo impugnato.

  • Art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo la cassazione con rinvio e le conseguenze della mancata riassunzione.

    Nel giudizio tributario, l'omessa riassunzione comporta l'estinzione del processo e la definitività dell'avviso impugnato.

  • Art. 68, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La riscossione frazionata durante il giudizio ha natura anticipatoria e interinale quando è consentita; quando è impedita da decisioni favorevoli al contribuente, tale impedimento può escludere il decorso della prescrizione fino alla possibilità giuridica di riscuotere.

  • Art. 653, comma 1, codice di procedura civile

    Disciplina gli effetti dell'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

    La disposizione è richiamata per distinguere il regime del decreto ingiuntivo da quello dell'atto impositivo tributario, evidenziando che nel processo tributario l'estinzione dell'impugnazione rende definitivo l'atto amministrativo.

  • Art. 2943, comma 1, codice civile

    La domanda giudiziale produce l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 15756/2007

    Ha affermato, in via generale, che l'estinzione del processo conserva l'effetto interruttivo istantaneo della domanda, ma non quello sospensivo permanente previsto durante la pendenza del giudizio.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 4071/2010

    Ha distinto gli effetti dell'estinzione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in base all'esito della pronuncia di merito precedente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di impugnazione per mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio rende normalmente definitivo l'avviso di accertamento o liquidazione.
  • Per calcolare la prescrizione della pretesa tributaria, occorre individuare il momento in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo e l'Amministrazione ha acquisito la possibilità giuridica di riscuotere; tale momento può essere successivo all'originaria impugnazione.
  • La regola generale secondo cui, dopo l'estinzione del processo, la prescrizione decorre dall'atto interruttivo originario non si applica automaticamente alle controversie tributarie, data la natura impugnatoria del processo e la natura amministrativa dell'atto impositivo.
  • La mancata riassunzione non dovrebbe consentire al contribuente di beneficiare della prescrizione maturata prima che l'atto impositivo fosse divenuto definitivo, poiché è il contribuente ad avere normalmente interesse a coltivare il giudizio.
  • La riscossione frazionata durante il giudizio non equivale necessariamente alla realizzazione definitiva della pretesa: se è consentita, ha carattere provvisorio; se è impedita dalla legge, il termine prescrizionale può non decorrere finché la riscossione non diventa giuridicamente possibile.
  • La decisione di Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato la causa: ciò esclude la prescrizione secondo il principio affermato, ma lascia al giudice di rinvio la valutazione degli ulteriori motivi di contestazione.

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