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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47051/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la pronuncia di primo grado che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il fatto contestato riguardava la presentazione di due domande di contributo regionale per il restauro di due chiese con attestazioni ritenute mendaci su: a) la sussistenza di un progetto esecutivo idoneo all'immediata esecuzione; b) l'esistenza di preventivi pareri/autorizzazioni della Soprintendenza in date anteriori alla domanda. Bottari (responsabile unico del procedimento/validatore) e Giolo (legale rappresentante della ditta appaltatrice) hanno dedotto in cassazione numerose censure: carenza o illogicità della motivazione della Corte territoriale su temi fattuali (unicità del progetto e sua esecutività, corrispondenza al vero delle attestazioni, buona fede), violazione e erronea applicazione di norme tecniche (artt. 33, 45, 52 D.L.vo n.207/2010) e penali (possibile riconduzione al reato di cui all'art. 316-ter), omissione o incompletezza nell'assunzione di prove decisive, e contestazione della confisca del profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi riproducessero pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e tentassero di ottenere una rivalutazione di merito dei fatti e delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità. La Suprema Corte ha confermato la coerenza e sufficienza della motivazione della Corte d'appello, inclusa la valutazione dell'elemento soggettivo del reato, dell'idoneità ingannatoria delle attestazioni false e della confisca del profitto (importo individuato in euro 963.932,22 da confiscare in capo alla società Costruzioni Orizzonte s.r.l., e, ove non possibile, per equivalente nei confronti degli imputati). Conseguentemente ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle somme dovute alla parte civile (previa liquidazione in sede di merito).

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata)

    La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: artifici e raggiri posti in essere, induzione in errore dell'ente erogatore e conseguente erogazione dei contributi

  • art. 640-quater cod. pen. (confisca del profitto)

    Applicata la confisca del profitto del reato: la Corte conferma che, se i contributi non sarebbero stati erogati senza la frode, il profitto confiscabile può coincidere con l'intero ammontare erogato

  • art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni)

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa fattispecie ritenendo che nel caso concreto vi sia stata induzione attiva in errore dell'ente erogatore, con attività istruttoria autonoma dell'ente, configurando quindi la truffa e non il mero reato di indebita percezione

  • D.L.vo n. 207 del 2010, artt. 33, 45, 52

    artt. 33, 45 e 52 del D.L.vo n. 207 del 2010

    La Corte ha valutato la rilevanza delle norme sul livello di progettazione e sulle autorizzazioni della Soprintendenza in relazione ai requisiti fissati dal bando regionale; ha ritenuto che, nel caso concreto, l'apparenza di autorizzazioni antecedenti fosse funzionale ad ottenere l'ammissibilità delle domande

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per inquadrare le censure di cassazione (lett. b, d, e) e per valutare la correttezza formale e sostanziale dei motivi; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per essere reiterativi e per proporre sindacato di merito

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente in relazione all'onere di specificità dei motivi in cassazione (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto); i ricorsi sono stati ritenuti carenti sotto questo profilo

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    Norme procedurali richiamate per stabilire che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto (non è stata chiesta la trattazione orale)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la statuizione sulle spese e sanzioni processuali: condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso ridiscutere i fatti o i controlli di merito: i motivi devono criticare la motivazione della sentenza di appello in modo puntuale e non ripetere le stesse doglianze già disattese
  • Quando vi sia una doppia conforme (pronuncia di primo grado confermata in appello), la motivazione si integra e il sindacato di legittimità è molto più limitato; occorre indicare specificamente quale passaggio logico-motivazionale sarebbe carente
  • Nel reato di truffa per erogazioni pubbliche la prova dell'induzione in errore dell'ente erogatore e della concreta erogazione rende difficile la confutazione sulla base di mere argomentazioni alternative sui fatti
  • La confisca del profitto in caso di finanziamento pubblico ottenuto con frode può riguardare l'intero importo erogato se si dimostra che, senza la frode, i fondi non sarebbero stati corrisposti
  • Le censure relative all'interpretazione di norme tecniche (es. requisiti di ammissibilità dei bandi, livelli progettuali, autorizzazioni) devono confrontarsi con il testo del bando e con la ricostruzione documentale dell'istruttoria; non basta affermare genericamente una diversa interpretazione
  • Chi accede al rito abbreviato non condizionato riduce le possibilità di ottenere integrazioni istruttorie in appello; le richieste di prova aggiuntiva devono essere motivate come strettamente necessarie e idonee a sanare gravi lacune motivazionali
  • Per impugnare con successo la confisca è necessario dimostrare in modo preciso che l'importo confiscato non costituisce profitto illecito e che vi è stata una corresponsione lecita quale corrispettivo di una prestazione sinallagmatica

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