Cassazione Penale, Sentenza n. 13304/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arzano, finanziere in servizio presso il Gruppo Guardia di Finanza di Prato, era stato giudicato colpevole per falsità ideologica in atto pubblico (falsamente attestando sui fogli di servizio di aver svolto continuativamente l'attività di ascolto di intercettazioni in due date: 28/02/2017 e 05/04/2017) e per abbandono del posto di servizio ex art. 120 c.d.m.p.; impugnava la decisione della Corte d'Appello sostenendo: 1) i documenti contestati non sarebbero stati fogli di servizio pubblici ma meri fogli di presenza, dunque non idonei a integrare falso ideologico; 2) l'allontanamento del 28/02/2017 era giustificato da ragioni di servizio (inclusa verifica di funzionamento di banche dati) e/o da prolungamento del turno, quindi non costituiva falsa attestazione; 3) la prova relativa al 05/04/2017 sarebbe inutilizzabile perché gli ispettori AUSL avrebbero agito come agenti provocatori inducendo l'imputato a intervenire; 4) conseguentemente, non sussisterebbe il fatto materiale necessario per integrare il reato di abbandono del posto di servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi in fatto e in diritto: i documenti sono qualificabili come fogli di servizio afferenti a funzione di polizia giudiziaria e dunque atti pubblici fidefacienti; l'omissione di annotare l'allontanamento rende inverosimile la versione difensiva e integra la falsa attestazione anche se la motivazione addotta tende a giustificare l'allontanamento; la censura sugli ispettori AUSL è inedita in Cassazione e, comunque, era priva di elementi probatori e meramente ipotetica; il motivo relativo all'art. 120 c.d.m.p. dipendeva dall'accoglimento degli altri motivi e pertanto è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 120 c.d.m.p. (abbandono del posto di servizio)
La Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'abbandono dipende dalla registrazione veritiera nei fogli di servizio; l'elemento materiale contestato non sussiste solo se le giustificazioni erano annotate e provate
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Circolare n. 47/1998 Guardia di Finanza
Citata dalla difesa come criterio per il contenuto dei fogli di servizio; la Corte ha però ritenuto irrilevante la mancata indicazione di alcuni elementi richiesti dalla circolare rispetto alla qualificazione del documento come foglio di servizio
Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (es. Sez.6 n.5907/2013; Sez.6 n.8934/2014; Sez.U n.15983/2006; Sez.5 n.32951/2014)
Confermata la linea secondo cui le relazioni o fogli di servizio che attestano attività di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria sono atti pubblici fidefacienti e che la falsa attestazione su tali documenti integra il delitto di falso ideologico; inoltre la mera attestazione di presenza in cartellini marcatempo è diversa dai fogli di servizio quando il documento ha un rilievo esterno e certifica attività di P.G.
Massime di principio
- I fogli di servizio che descrivono o attestano lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria possono essere qualificati come atti pubblici fidefacienti: la falsa attestazione su tali documenti integra il reato di falso ideologico anche se mancano alcuni dettagli formali prescritti da circolari interne
- L'omissione di dati rilevanti in una relazione di servizio (es. l'orario o la durata dell'allontanamento) può costituire, di per sé, una rappresentazione parziale e contraria al vero idonea a integrare la responsabilità penale del pubblico ufficiale
- In Cassazione non sono ammissibili censure basate su questioni nuove non devolute al giudice d'appello; inoltre affermazioni difensive meramente ipotetiche e prive di elementi probatori non sono sufficienti a scalfire la motivazione di merito
- L'onere di provare giustificazioni di servizio o la condotta provocatoria di terzi grava sulla difesa: bisogna documentare concretamente ragioni di servizio, provvedimenti o dichiarazioni dei superiori e fornire elementi che dimostrino l'eventuale induzione in errore da parte di ispettori esterni
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare quindi attentamente la fondatezza dei motivi prima dell'impugnazione
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