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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33704/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dal controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi 2013 di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa. L'Ufficio ha disconosciuto la detrazione per interventi di risparmio energetico prevista dalla disciplina sulle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ritenendo che per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa il beneficio fosse riconoscibile solo a partire dal 2018 in forza della modifica normativa intervenuta sull'art. 14, comma 2-septies, del D.L. n. 63 del 2013. La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per maggior IRES, interessi e sanzioni; la CTP ha annullato la cartella, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha rigettato il ricorso originario. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione della disciplina sulle detrazioni per risparmio energetico e l'erronea attribuzione di natura innovativa alla novella del 2017, sostenendo che il beneficio spettasse anche per annualità anteriori al 2018 e che la modifica legislativa avesse natura meramente ricognitiva/estensiva, non limitativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando un precedente specifico già reso sulla medesima cooperativa. Ha affermato che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi 344 e seguenti, della L. n. 296 del 2006 spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che abbiano sostenuto spese per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci, e che la modifica del 2017 non introduce un requisito costitutivo nuovo limitato al 2018, ma si inserisce in un quadro normativo già applicabile alle spese sostenute dal 6 giugno 2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando la cartella di pagamento. Le spese di tutto il giudizio sono state compensate per la parziale novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a base del controllo formale della dichiarazione dei redditi che ha condotto al disconoscimento della detrazione e all'emissione della cartella.

  • art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296 del 2006

    Disciplina del beneficio fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici; la Corte interpreta la detrazione come spettante anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che sostengano le relative spese su immobili posseduti e assegnati ai soci.

  • art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010

    Viene richiamato come norma di rinvio alla disciplina agevolativa della L. n. 296 del 2006.

  • art. 14, comma 2-septies, del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013

    La Corte lo legge in combinato disposto con la normativa previgente, escludendo che la modifica del 2017 attribuisca per la prima volta il beneficio solo dal 2018; la disposizione si inserisce in una disciplina già applicabile alle spese dal 6 giugno 2013.

  • art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), della L. n. 232 del 2016

    Viene menzionato quale intervento normativo che ha inserito il comma 2-septies nell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013.

  • art. 1, comma 3, lettera a), n. 10), della L. n. 205 del 2017

    La CTR lo aveva considerato innovativo; la Cassazione invece afferma che la sua portata innovativa è limitata nei termini del coordinamento con la disciplina già vigente, non potendo escludere il beneficio per le annualità anteriori al 2018.

  • art. 1, comma 37, lettera a), n. 1), della L. n. 234 del 2021

    Richiamato per aggiornare la disciplina del comma 1 dell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, che continua a riferirsi alle agevolazioni per le spese sostenute nel periodo indicato.

  • art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.

    Consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato, insieme all'art. 384 c.p.c., per la decisione nel merito del giudizio tributario dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 12 e 14 delle preleggi

    Richiamati nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione della novella come innovativa e per sostenere un'interpretazione analogica/estensiva della disciplina agevolativa.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, il beneficio previsto dalla L. n. 296 del 2006 spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, quando abbiano sostenuto spese documentate per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.
  • La modifica normativa che menzioni espressamente una categoria di beneficiari non va automaticamente letta come disposizione innovativa limitativa se il testo e il sistema già consentono l'applicazione dell'agevolazione ai medesimi soggetti in base alla disciplina previgente.
  • Nel giudizio di legittimità, quando la soluzione della controversia dipenda solo da questioni di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • Il richiamo alla stretta interpretazione delle norme agevolative non consente di restringere il beneficio oltre i limiti risultanti dal testo normativo e dal suo coordinamento sistematico, se la lettera della disciplina non prevede limitazioni soggettive od oggettive escludenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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