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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29791/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate negli anni 1990-1992, in quanto residente nell’area colpita dal sisma siciliano del dicembre 1990. Poiché l’amministrazione non aveva adempiuto spontaneamente, il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l’esecuzione del giudicato e il pagamento del residuo importo di euro 9.467,95 oltre interessi, tenuto conto di quanto già versato. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva ordinato il pagamento ritenendo irrilevante la riduzione del 50% prevista dallo ius superveniens. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017, sostenendo che i rimborsi per le istanze relative al sisma del 1990 devono essere effettuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con riduzione del 50%, incidendo tale disciplina sulla liquidazione/esecuzione del rimborso e quindi anche nella fase di ottemperanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sul limite delle risorse stanziate per i rimborsi dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul titolo del diritto al rimborso, ma sulla sua concreta esecuzione e liquidazione; pertanto, anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato in giudicato, il quantum concretamente erogabile deve essere determinato applicando la riduzione del 50% in caso di insufficienza delle risorse, con verifica demandata alla fase esecutiva o di ottemperanza. La CTR, quindi, ha errato nel disporre l’esecuzione del giudicato senza considerare tali limiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9 l. n. 289 del 2002

    è la base normativa dell’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate dai residenti nelle zone colpite dal sisma del 1990.

  • art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992

    è la norma processuale sulla cui base è stato promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato tributario.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    la Corte lo richiama, come modificato, quale disciplina sopravvenuta che introduce limiti quantitativi ai rimborsi e opera nella fase di liquidazione/esecuzione.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017

    "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    la disposizione è applicabile alle istanze di rimborso relative al sisma del 1990 e impone un limite di spesa: in caso di eccedenza delle richieste, i rimborsi vanno ridotti del 50%; esaurite le risorse, non si procede oltre.

  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 195405 del 26 settembre 2017

    dà attuazione alla disciplina sopravvenuta stabilendo modalità e ordine cronologico di liquidazione delle istanze con applicazione della riduzione del 50%.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che introduce un tetto di spesa ai rimborsi non elimina il diritto sostanziale al rimborso già riconosciuto, ma incide sulla sua concreta eseguibilità e sulla quantificazione dell’importo effettivamente erogabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare se, al momento dell’esecuzione del giudicato, siano applicabili limiti normativi o amministrativi alla liquidazione della somma dovuta, non potendo ordinare il pagamento ignorando il regime sopravvenuto di riparto delle risorse.
  • Quando il legislatore collega il rimborso alla disponibilità di risorse stanziate, l’eventuale eccedenza delle domande può giustificare una riduzione percentuale dell’importo dovuto oppure, esaurite le risorse, il mancato pagamento delle ulteriori istanze.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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