Sentenza n. 700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, 2 maggio 2023, n. 2631, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento con cui la Soprintendenza ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a una piscina prefabbricata fuori terra
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie e operatrice ricettiva)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento della Soprintendenza relativo a una piscina fuori terra installata senza titolo, con previsione di opere di mitigazione, a servizio di un’attività agrituristica e ricettiva presso un complesso storico-monumentale. La Soprintendenza aveva ritenuto di non poter esaminare nel merito l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, poiché l’intervento ricadeva in zona 1b del piano urbanistico territoriale e in zona H2 del piano regolatore comunale e, a suo avviso, la posa della piscina rientrava tra gli interventi non sanabili, in quanto comportante nuovi volumi interrati o seminterrati. Con il primo motivo le appellanti hanno dedotto violazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, incompetenza, eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione e inadeguata istruttoria, sostenendo che la Soprintendenza non potesse dichiarare autonomamente il non luogo a provvedere e avrebbe dovuto valutare concretamente la compatibilità paesaggistica dell’opera. Con il secondo motivo hanno evidenziato che la piscina era prefabbricata, amovibile, semplicemente appoggiata su un preesistente battuto di lapil-cemento e priva di scavi, sicché non era pertinente il richiamo alla giurisprudenza concernente volumi interrati o seminterrati. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, in ragione del carattere tecnico-discrezionale della valutazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto i primi due motivi e ha assorbito il terzo. Ha rilevato che, sebbene in via generale una piscina non sia qualificabile come pertinenza urbanistica per la propria autonomia funzionale, economica e volumetrica, una diversa conclusione è possibile quando l’opera sia semplicemente appoggiata sul terreno, non incida in modo invasivo sull’assetto dei luoghi, abbia dimensioni modeste, sia temporanea e presenti una connessione funzionale con l’immobile principale. Nel caso concreto la piscina risultava appoggiata su un preesistente battuto di lapil-cemento, completamente removibile, prefabbricata, costituita da pannelli in legno rivestiti in pietra su una struttura metallica e con acqua contenuta da un telo. Non essendovi trasformazione o incisione invasiva del terreno, il Consiglio di Stato ha ritenuto non pertinente la giurisprudenza richiamata dalla Soprintendenza, riferita a nuovi volumi interrati o seminterrati. L’amministrazione è incorsa in difetto di istruttoria e di motivazione, perché avrebbe dovuto esaminare nel merito la compatibilità paesaggistica dell’intervento, anziché dichiarare il non luogo a provvedere. La sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato accolto e il provvedimento della Soprintendenza è stato annullato, con obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione dell’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla natura pertinenziale delle piscine.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
La disposizione è stata ritenuta applicabile attraverso una valutazione concreta dell’intervento; la Soprintendenza non poteva arrestarsi al non luogo a provvedere sulla base del solo riferimento astratto a interventi non sanabili, senza verificare le caratteristiche effettive della piscina.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il richiamo al regime di insanabilità per nuovi volumi interrati o seminterrati non è stato ritenuto pertinente a una piscina prefabbricata, amovibile e semplicemente appoggiata sul terreno.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata assorbita e non decisa.
Massime di principio
- La qualificazione di una piscina come pertinenza urbanistica o come intervento soggetto a valutazione paesaggistica postuma dipende dalle sue caratteristiche concrete e non può essere stabilita in via astratta.
- Una piscina può essere considerata pertinenziale quando sia semplicemente appoggiata sul terreno, priva di opere edilizie invasive, di dimensioni modeste, temporanea, amovibile e funzionalmente connessa all’immobile principale.
- Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma riferito a nuovi volumi interrati o seminterrati non è automaticamente applicabile a una piscina prefabbricata fuori terra, amovibile e priva di scavi o trasformazioni invasive del terreno.
- Quando l’intervento presenta caratteristiche concrete diverse da quelle delle fattispecie richiamate in giurisprudenza, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria specifica e motivare la decisione sulla compatibilità paesaggistica in rapporto all’opera effettivamente realizzata.
- La Soprintendenza non può dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica mediante un richiamo astratto a fattispecie di insanabilità, se le caratteristiche dell’intervento impongono una valutazione concreta della sua compatibilità con il vincolo.
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