Sentenza n. 1460/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 5097/2024 del 5 luglio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva imposto la rivalutazione del servizio militare ai fini del punteggio nelle graduatorie ATA
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5097/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro. Tale sentenza aveva ordinato al Ministero di valutare integralmente, come servizio specifico, il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie ATA, con attribuzione di 14,20 punti anziché 8,20 per la graduatoria di assistente amministrativo, di 12,90 anziché 6,90 per quella di collaboratore scolastico e di 13,20 anziché 7,20 per quella di assistente tecnico. Il ricorrente ha denunciato la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza del giudizio lavoristico, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accertato la fondatezza della pretesa relativa all’attribuzione del punteggio riconosciuto dalla sentenza da eseguire, rilevando che l’amministrazione non aveva adempiuto e non aveva dedotto ragioni impeditive. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, riconoscendo al ricorrente il punteggio spettante secondo quanto stabilito dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario da lui delegato dotato di idonea qualificazione. Ha invece respinto la domanda del ricorrente relativa al pagamento delle spese liquidate nel precedente giudizio, poiché tali somme erano state distratte in favore dei difensori antistatari e il relativo credito spettava direttamente ai difensori, non al ricorrente. Ha inoltre escluso la solidarietà attiva tra i quattro difensori, non essendo prevista espressamente dal titolo, sicché l’obbligazione pecuniaria avrebbe dovuto essere adempiuta pro quota in favore di ciascun codifensore. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate in ragione della soccombenza parziale dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv. Ganci, Micieli, Izzo e Caliendo anticipatari
La distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari attribuisce a questi ultimi la titolarità del credito relativo alle spese liquidate, escludendo che il cliente possa pretenderne il pagamento in sede di ottemperanza.
art. 1294 c.c.
la solidarietà tra concreditori non si presume, ma deve essere prevista espressamente dal titolo
In presenza di più difensori beneficiari delle spese processuali, la solidarietà attiva non opera in mancanza di un’espressa previsione del titolo; l’amministrazione deve adempiere pro quota nei confronti di ciascun codifensore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone all’amministrazione una specifica riliquidazione o rivalutazione del punteggio e l’amministrazione non dimostra l’esistenza di impedimenti, il giudice deve ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine determinato.
- L’ordine di esecuzione del giudicato può essere assistito dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a sostituire l’amministrazione in caso di ulteriore inerzia allo scadere del termine assegnato.
- Quando la sentenza dispone la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari, il credito per tali spese appartiene direttamente ai difensori e non alla parte assistita; quest’ultima non è quindi legittimata a chiederne il pagamento in proprio nel giudizio di ottemperanza.
- In caso di pluralità di difensori beneficiari della distrazione delle spese, la solidarietà attiva tra i concreditori non si presume: in assenza di espressa previsione del titolo, l’amministrazione deve adempiere l’obbligazione pecuniaria pro quota nei confronti di ciascun difensore.
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