Cassazione Penale, Sentenza n. 38810/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza n. 397/2025 emessa nell'ambito di patteggiamento, con cui era stata applicata la pena concordata (4 anni di reclusione e euro 1.520 di multa) ma risultava indicata la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 130 e 448 cod. proc. pen., sostenendo che il riconoscimento della sospensione condizionale, in difetto dei presupposti normativi e non previsto nell'accordo, costituisce un errore di diritto (non materiale) emendabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 cod. proc. pen.) sia applicabile anche alla ipotesi in cui, in una sentenza di applicazione concordata della pena, vi sia una divergenza tra la reale volontà del giudice (vincolata al contenuto negoziale dell'accordo) e la sua espressione formale, qualora tale divergenza sia riconducibile a un lapsus espressivo privo di incidenza sul processo cognitivo e valutativo che ha portato alla decisione. Nel caso concreto la sospensione condizionale risultava non contemplata nell'accordo e logicamente incompatibile con la pena di quattro anni; la correzione aveva quindi il solo effetto di armonizzare la manifestazione formale della decisione con la volontà reale senza incidere sulla decisione sostanziale. Rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
comma 1-bis introdotto dalla legge n. 103/2017 (menzionato in motivazione)
La Corte interpreta l'art. 130 come norma generale sulla correzione degli errori materiali (inclusi lapsus ed omissioni) e ritiene applicabile la procedura anche alle sentenze di patteggiamento quando sussista una divergenza tra la volontà giudiziale effettiva e la sua espressione formale; la specifica menzione del comma 1-bis non esclude l'applicabilità della disciplina generale alle ipotesi non espressamente previste.
art. 448 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come riferimento normativo in relazione ai mezzi di impugnazione e alla disciplina del procedimento; la Corte lo valuta insieme all'art. 130 per determinare la natura del vizio (materiale vs. di diritto) e l'ammissibilità della correzione.
Massime di principio
- La correzione per errore materiale (art. 130 c.p.p.) è finalizzata a sanare divergenze tra la volontà del giudice e la sua espressione formale, comprensive di lapsus ed omissioni, quando tali vizi non abbiano inciso sul processo cognitivo e valutativo.
- Anche nelle sentenze emesse in sede di patteggiamento la procedura di correzione è applicabile se è dimostrabile che la statuizione erroneamente riportata è frutto di un lapsus formale e non di una valutazione sostanziale diversa dall'accordo tra le parti.
- Se il vizio consiste in un errore di diritto o in una decisione sostanziale concorrente con la volontà del giudice (cioè quando l'errore ha inciso sul processo valutativo), la correzione materiale non è ammissibile e bisogna ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione.
- Per valutare l'ammissibilità della correzione occorre confrontare il contenuto negoziale dell'accordo, la motivazione della sentenza e il dispositivo: la presenza di una motivazione che esclude il beneficio ma un dispositivo che lo riconosce è indizio forte di lapsus formale correggibile.
- La specifica previsione normativa (es. comma 1-bis art. 130) non limita automaticamente l'ambito della correzione materiale alle sole ipotesi ivi elencate; l'interpretazione deve considerare la funzione generale della norma.
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