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Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento - del provvedimento del 20.09.2023 dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in persona del Dirigente Scolastico; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi; Nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.

Giustizia amministrativa202304132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione di 18 ore settimanali di insegnante di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024, anziché per l’intero orario scolastico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, per l’anno scolastico 2023/2024, alla minore, riconosciuta in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, erano state assegnate 18 ore di sostegno, ritenute insufficienti rispetto alla patologia e alle 30 ore settimanali di frequenza. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 della Costituzione, degli artt. 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017, dell’art. 40 della legge n. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge n. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990. È stato chiesto l’annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto all’assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l’intero orario di frequenza scolastica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.; tuttavia, al momento della decisione, l’anno scolastico 2023/2024 cui si riferivano gli atti impugnati era ormai concluso. Di conseguenza, l’eventuale annullamento del provvedimento non avrebbe potuto procurare alla ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, non essendo più possibile attribuire per quel periodo il sostegno scolastico negato. Il Collegio ha quindi ritenuto assorbita ogni questione di merito relativa alla legittimità della quantificazione delle ore di sostegno. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del tenore della pronuncia. In sede cautelare, l’istanza di tutela interinale era stata precedentemente respinta.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La ricorrente ha dedotto il riconoscimento della situazione di handicap grave della minore quale presupposto dell’assegnazione del sostegno scolastico.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia sull’assegnazione del sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha segnalato alle parti la possibile improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della conclusione dell’anno scolastico cui si riferivano gli atti impugnati.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di motivazione era stata dedotta, ma non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando gli atti impugnati riguardano l’assegnazione del sostegno scolastico per uno specifico anno scolastico, la conclusione di quell’anno determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento se il ricorrente non può più conseguire, per quel periodo, alcuna utilità concreta dall’accoglimento della domanda.
  • La controversia relativa all’assegnazione del sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di legittimità relativi alla quantificazione delle ore di sostegno quando l’utilità richiesta era limitata a un anno scolastico ormai concluso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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