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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39138/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2009. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'accertamento ritenendo decaduta l'Amministrazione finanziaria per tardiva notifica, escludendo il raddoppio dei termini perché, secondo i giudici di merito, non erano superate le soglie di rilevanza penale previste per l'infedele dichiarazione e/o l'omesso versamento IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che esso opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari e non richiede l'accertamento del reato né il superamento della soglia penale in relazione a tutte le imposte; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe annullato integralmente l'avviso pur avendo ragionato solo sull'IVA e non sull'IRES.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, per l'anno d'imposta 2009, il raddoppio dei termini di accertamento era operante perché sussistevano seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale; il giudice tributario non poteva sindacare l'effettiva sussistenza del reato, ma solo la ricorrenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia. In concreto, ha rilevato che la denuncia era stata trasmessa alla autorità giudiziaria il 28 ottobre 2014 e che l'avviso era stato notificato il 28 ottobre 2015. Ha inoltre osservato che, esclusa l'ipotesi di omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, risultava integrata la dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000 in relazione all'IRES, con conseguente legittimità del raddoppio dei termini. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo applicabile ratione temporis, il termine per l'accertamento è raddoppiato in presenza di fatti che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.

  • art. 57, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA opera alle medesime condizioni previste per le imposte dirette, in presenza dell'obbligo di denuncia penale.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    È il parametro per verificare se i fatti accertati impongano la denuncia penale; il giudice tributario controlla solo i presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'effettiva sussistenza del reato.

  • D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    La dichiarazione infedele può integrare il presupposto per il raddoppio dei termini quando siano superate le soglie di punibilità previste dalla norma.

  • D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    La Corte precisa che la norma sanziona la diversa fattispecie dell'omesso versamento IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale oltre la soglia prevista, e non quella contestata nel caso esaminato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Costituisce il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 61 D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza impugnata.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato quale parametro della dedotta esigenza di motivazione della sentenza.

  • art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a presidio del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ.

    La Corte richiama il principio di irretroattività per spiegare che il raddoppio incide sui termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della novella.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come fondamento del favor per l'accertamento in presenza di seri indizi di reato, in relazione alla capacità contributiva.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di esercizio dell'azione penale e all'interesse pubblico al perseguimento dei reati.

  • art. 2, comma 3, D.L.vo 5 agosto 2015, n. 128

    Fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Le modifiche apportate non incidono sugli avvisi relativi a periodi d'imposta precedenti, in presenza della disciplina transitoria richiamata.

  • art. 5 D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato dalla disciplina transitoria sugli inviti a comparire fatti salvi.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato per i processi verbali di constatazione cui si applica la salvezza degli effetti.

Massime di principio

  • Nel sistema previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario presuppone soltanto che dai fatti emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., non essendo necessario che la denuncia sia effettivamente presentata, che l'azione penale sia iniziata o che il reato sia accertato in sede penale.
  • Il giudice tributario, quando viene dedotta la decadenza dell'Ufficio per tardività dell'avviso, deve limitarsi a verificare se esistessero i presupposti dell'obbligo di denuncia, mediante una valutazione ex ante/prognosi postuma, senza poter sindacare nel merito l'esistenza del reato.
  • Il raddoppio dei termini può operare anche per annualità anteriori alla novella del 2006, purché al momento dell'entrata in vigore i termini ordinari non fossero ancora scaduti; la disciplina transitoria successiva salva inoltre gli effetti degli avvisi già notificati.
  • Se la decisione di merito esclude il raddoppio dei termini per una specifica imposta sulla base della sola mancanza della soglia penale relativa a una diversa fattispecie, la motivazione è erronea se non verifica anche l'eventuale integrazione di altri reati tributari rilevanti per quella medesima annualità.
  • Quando il presupposto del raddoppio sussiste in relazione a una delle violazioni contestate, la notifica dell'avviso entro il termine così prolungato impedisce di dichiarare la decadenza dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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