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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34764/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata e lesioni. Deduce: (i) violazione degli artt. 56 e 628 c.p., sostenendo che i fatti descritti dalla persona offesa erano riconducibili a una rapina impropria (in forma tentata), posto che la reazione difensiva della vittima e il mancato rinvenimento delle bottiglie dimostrerebbero l'inesistenza di un effettivo impossessamento; (ii) violazione dell'art. 99 comma 4 c.p. e motivazione contraddittoria rispetto all'applicazione della recidiva reiterata e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché il certificato penale segnala un solo precedente; (iii) solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p.p. nella parte che impedirebbe al giudice di far prevalere l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) il primo motivo è di natura meramente fattuale e impone una rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva ritenuto provata la contemporaneità della richiesta delle birre, il rifiuto della vittima e l'aggressione, con violenza idonea a neutralizzare la reazione e ad assicurare l'impossessamento, rendendo irrilevante il mancato rinvenimento degli oggetti; (ii) il secondo motivo è inammissibile perché non proposto in appello; (iii) la questione costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte d'appello aveva valutato che, anche astrattamente ammessa la prevalenza dell'attenuante, la ricorrente non ne avrebbe potuto beneficiare alla luce della «brutalità» dell'aggressione e della «spiccata capacità a delinquere», con adeguata motivazione sulla sussistenza della recidiva. La Corte di Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito al concetto di tentativo: la Cassazione rileva che la censura fondata sulla qualificazione come tentato sarebbe una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi della rapina propria (violenza per assicurarsi l'impossessamento), giudizio poi convalidato dalla Cassazione come non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata: la ricorrente contestava l'applicazione della recidiva; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo perché non sollevato in appello, e la Corte territoriale ha fornito motivazione ritenuta congrua sulla sussistenza della recidiva.

  • art. 69 comma 4 cod. proc. pen.

    "ove anche il divieto" ex art. 69 co. 4 c.p. "non ci fosse, e un giudizio di prevalenza fosse astrattamente possibile, non pare al Collegio che l'imputata potrebbe in concreto beneficiarne"

    La Corte territoriale ha ritenuto la questione costituzionale manifestamente infondata e, in ogni caso, ha spiegato che la fattispecie concreta non consentirebbe alla ricorrente di beneficiare della prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione delle circostanze e del danno, la Corte d'appello ha considerato i danni alla persona e al patrimonio ai fini della valutazione del profilo plurioffensivo e della gravità, con conseguente influenza sulla esclusione dell'attenuante prevalente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e degli importi dovuti alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. sez. VI, 22/01/2014, n. 10289 e altri precedenti)

    Richiamata per il principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie e per il principio di inammissibilità dei motivi non previamente svolti in appello.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera la valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una rivalutazione del compendio probatorio sono, di norma, inammissibili.
  • L'assenza materiale degli oggetti sottratti (es. bottiglie non rinvenute) non esclude la rapina se il giudice di merito accerta l'uso della violenza finalizzata all'impossessamento; l'idoneità della condotta violenta a neutralizzare la reazione della vittima può integrare la rapina consumata.
  • Le censure relative a qualificazione giuridica della condotta (es. tentativo vs consumazione) devono essere fondate su questioni di diritto dimostrabili senza impattare sulla valutazione complessiva delle prove, altrimenti risultano inammissibili per insussistenza di rilevanza in sede di legittimità.
  • Questioni relative alla recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche vanno sollevate e dedotte tempestivamente nei gradi di merito (in appello): se non discusse in appello, risultano inammissibili in cassazione salvo rare eccezioni.
  • Le questioni di legittimità costituzionale possono essere dichiarate manifestamente infondate se la Corte territoriale ha fornito motivazione convincente sul limite pratico dell'eventuale applicazione; inoltre, anche un'astratta possibilità di prevalenza di un'attenuante non è sufficiente se, nella fattispecie concreta, il giudice ritiene che non sussistono le condizioni per il beneficio.
  • Ricorrere in cassazione con motivi non ammissibili o meramente riconsiderativi comporta il rischio di condanna alle spese processuali e di sanzioni (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.

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