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Ordinanza

Ordinanza n. 1597/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'07.12.2025, protocollo n. 2025-1139 del 07.12.2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia a Teheran

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per motivi di studio del 7 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità dedotti contro il diniego. L’istanza era stata presentata presso l’Ambasciata d’Italia a Teheran. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Università degli Studi di Parma; l’Ambasciata d’Italia a Teheran e l’Università degli Studi di Parma risultano altresì indicate come non costituite, secondo quanto riportato nell’epigrafe.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha rilevato che, in ragione del noto contesto bellico, l’Amministrazione aveva rappresentato l’impossibilità di operare presso la sede dell’Ambasciata di Teheran. Inoltre, allo stato, il ricorrente non sarebbe comunque in grado di usufruire dell’eventuale visto. Il giudice ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le eccezionali circostanze considerate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR li ha ritenuti insussistenti considerando l’impossibilità dell’Amministrazione di operare presso la sede diplomatica interessata e l’inesigibilità, allo stato, dell’utilizzo del visto da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La tutela cautelare contro il diniego di un visto d’ingresso può essere respinta quando circostanze eccezionali, quali un contesto bellico nella sede diplomatica competente, rendano concretamente impossibile all’amministrazione operare e, parallelamente, impediscano al richiedente di usufruire comunque dell’eventuale visto.
  • Nella valutazione cautelare il giudice amministrativo deve considerare non solo l’effetto giuridico della sospensione dell’atto impugnato, ma anche la sua concreta utilità e praticabilità alla luce delle condizioni esistenti al momento della decisione.
  • La sopravvenienza di condizioni oggettive che rendano inutilmente o concretamente ineseguibile la misura cautelare può escludere i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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