Sentenza del 20/01/2020 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
Obbligo di motivazione dell'atto impositivo. Art. 7 c.d "Statuto del contribuente".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2013 per presunta infedele dichiarazione e incompleto versamento relativo ad aree edificabili. La ricorrente deduceva: (1) nullità dell'atto per presunta violazione del D.P.C.M. 13/11/2014 e degli artt. 8 e 9 del Manuale dei flussi documentali comunale per numero di protocollo a cinque cifre invece che a sette; (2) illegittimità per violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) per omessa allegazione della delibera richiamata per relationem; (3) inesistenza o errata quantificazione della pretesa tributaria (contestazione del quantum e richiesta di integrazione senza sanzioni).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto il primo motivo infondato: la mancata conformità formale della numerazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto e non è prevista una sanzione di nullità per la violazione dedotta, inoltre il Comune aveva adottato una registrazione particolare e prodotto copia conforme coincidente. Sul secondo motivo, la motivazione dell'atto è stata considerata chiara e idonea a consentire la difesa: l'omessa allegazione della delibera non ha compromesso la conoscenza di elementi essenziali perché il valore era stato determinato sulla base di un Accordo di concertazione di cui la ricorrente era parte. Conseguentemente l'omissione non ha inficato la legittimità dell'atto. Sul terzo motivo la Commissione ha ritenuto infondata la sola contestazione del quantum: la determinazione dell'imposta è stata motivata e risulta congrua e coerente con applicazioni pregresse; il Comune aveva anche adottato criteri più favorevoli alla ricorrente. Sono state condannate le spese di lite a carico della ricorrente, liquidate in complessivi euro 600,00, ai sensi degli artt. 35 e ss. del D.Lgs. n.546/1992.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di allegazione di documenti richiamati per relationem serve a garantire il diritto di difesa; la violazione incide sulla legittimità dell'atto solo se ha determinato la mancata conoscenza di elementi essenziali della pretesa. Devono essere allegati solo gli atti indispensabili a sostenere le ragioni della pretesa e non già atti di contenuto generale pubblici.
D.P.C.M. 13/11/2014 (protocollo informatico)
La sola non corrispondenza al formato di numerazione non comporta di per sé la nullità dell'atto, salvo che la norma preveda espressamente la sanzione della nullità; le norme sull'invalidità sono tassative e richiedono un nesso con il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Manuale dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Urbino, art.13 co.2
"2. Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione per i quali si applicano già modalità di trattamento specifico [cfr. art. 53, comma 5, del testo unico]"
Il manuale prevede che alcuni documenti (tra cui atti impositivi con registrazione particolare) siano esclusi dalla registrazione di protocollo ordinaria, giustificando la diversa numerazione e la corretta identificazione dell'atto.
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 53, co.5
"5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione."
La disposizione legittima l'esclusione dalla registrazione di protocollo di documenti già soggetti a registrazione particolare; supporta la validità della procedura comunale di numerazione specifica per gli atti impositivi.
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, artt. 35 e ss.
Norme procedurali relative alla giurisdizione tributaria applicate dalla Commissione per la decisione di merito e per la liquidazione delle spese di lite.
Accordo di concertazione (documento amministrativo utilizzato per la determinazione del valore)
Documento fattuale sulla base del quale il Comune ha determinato il valore dei beni; la ricorrente era parte dell'accordo, dunque la mancata allegazione della delibera non le ha impedito di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
Massime di principio
- L'obbligo di allegazione agli atti impositivi degli atti richiamati per relationem vale solo se l'omissione impedisce al contribuente di conoscere elementi essenziali della pretesa; in assenza di pregiudizio concreto la mancata allegazione non invalida l'atto.
- La non conformità formale (es. formato del numero di protocollo) non determina automaticamente la nullità dell'atto tributario se la norma non prevede espressamente tale sanzione e l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo identificativo e conoscitivo.
- Documenti e atti di contenuto generale soggetti a pubblicità legale o documenti di cui il contribuente era parte non devono essere necessariamente allegati all'atto se sono conoscibili; rileva la effettiva conoscenza o la possibilità di conoscibilità.
- La contestazione del mero quantum debeatur non equivale a prova di nullità dell'atto: il giudice valuta la congruità della determinazione del tributo sulla base degli elementi prodotti dall'ente e della documentazione esistente.
- In caso di soccombenza la condanna alle spese segue le regole del processo tributario (D.Lgs. n.546/1992) e va sempre valutata la fondatezza formale e sostanziale dei motivi dedotti dal ricorrente.
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