Sentenza n. 238/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al gudicato formatosi sulla sentenza n. 231/2023 del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 quale contributo alla sua formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 231/2023 del Tribunale di Oristano, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a un beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, da erogarsi tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero al pagamento complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 12 gennaio 2024, l'Amministrazione non aveva eseguito la statuizione, salvo il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, evidenziando anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Oristano era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 12 gennaio 2024 e non risultava eseguita; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata giustificata dalla serialità e standardizzazione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di attribuzione e utilizzazione della Carta elettronica del docente, alle quali deve conformarsi l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato non risulta eseguita e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente su richiesta della parte qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine fissato, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando il titolo esecutivo impone l'erogazione di una prestazione economica tramite uno specifico strumento amministrativo, l'esecuzione deve rispettare le modalità e le funzionalità stabilite dal titolo e dalla disciplina di settore, senza sostituirle con un adempimento diverso.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dalla legge per assicurare il pagamento dovuto, compreso il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.
- Non deve essere liquidato un compenso al commissario ad acta quando la funzione è affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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