Cassazione Civile, Ordinanza n. 33932/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una precedente cassazione con rinvio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, indicato come terzo pignorato. Gli eredi beneficiati di un soggetto deceduto hanno riassunto il giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro la banca mandataria del creditore procedente e contro l'INPS. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alle spese. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, che la stessa ordinanza definisce, in sintesi, come attinenti: all'interesse a riassumere e a ottenere una modifica del provvedimento sulle spese in presenza di accettazione beneficiata; alla liquidazione delle spese in favore del terzo pignorato quale litisconsorte necessario, pur se non difeso attivamente; e alla spettanza del rimborso delle spese generali in un caso di difesa affidata a professionista non appartenente al pubblico foro. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e l'INPS ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dall'INPS costituito, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha ritenuto che non fosse necessario l'assenso della banca rimasta intimata. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, per difetto di un effettivo contrasto giurisprudenziale e per la peculiarità del caso. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della relativa misura, applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 363, comma 3, c.p.c.
ai sensi dell’art. 363, comma terzo, c.p.c.
La Corte richiama il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, ma ne esclude l'esercizio nel caso concreto per difetto dei presupposti.
art. 390 c.p.c.
È il riferimento implicito alla rinuncia al ricorso e alla sua accettazione, che determinano l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio; non è necessario l'assenso della parte rimasta solo intimata.
- L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge è rimessa a una valutazione discrezionale della Corte e presuppone un effettivo contrasto giurisprudenziale o una rilevante esigenza nomofilattica, non ravvisabile quando la questione sia priva di reale conflitto o dipenda dalle peculiarità del caso concreto.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva; esso non opera quando il giudizio si estingue per rinuncia, ma solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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