Ordinanza n. 143/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 9949/2025 - ordinanza n. 73 in data 6.3.2025 assunto dal Comune di Dalmine, avente ad oggetto “chiusura del procedimento con identificazione abuso ed ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino” presso l'immobile di proprietà della società ricorrente; - di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1° aprile 2026: - del provvedimento prot. n. 9565/2026 del 2.3.2026 emesso dal Comune di Dalmine, di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino n. 73 in data 6.3.2025 - prot. n. 9949/2025 (impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio n. 637/2025 R.G. avanti l’intestato Tar), relativa a manufatti accessori (riconducibili in realtà all’attività edilizia libera) presso la proprietà della società ricorrente, e contestuale individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale; - del provvedimento prot. n. 10303/2026 del 5.3.2026, cui il Comune di Dalmine ha ingiunto il pagamento della “sanzione pecuniaria di € 20.000,00”, stante la mancata ottemperanza - in pendenza del presente giudizio - alla suddetta ordinanza di ripristino; - di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso, e in particolare, per quanto occorra, del verbale di sopralluogo prot. n. 8568/2026 del 24.2.2026; nonché per la condanna del Comune di Dalmine a risarcire i danni sofferti dalla ricorrente in ragione dell’attività qui censurata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, successivo accertamento dell'inottemperanza con individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale e ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino relativa a manufatti accessori realizzati presso la propria proprietà, sostenendo che gli interventi rientrassero nell'attività edilizia libera e che fossero assistiti da titoli autorizzatori pertinenti. Con motivi aggiunti ha impugnato l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, la contestuale individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale, l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro e il verbale di sopralluogo. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. In sede cautelare ha dedotto profili di illegittimità degli atti, compresa la carenza di motivazione quanto all'acquisizione di una superficie di 24.000 mq, superiore alla superficie complessiva dei manufatti indicata in 7.610 mq.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In via sommaria, ha rilevato che gli interventi, considerati singolarmente e nel loro complesso, sembrano esulare palesemente dall'edilizia libera, poiché comportano una consistente trasformazione produttiva di una vasta area agricola, in parte gravata da fascia di rispetto cimiteriale e da vincolo di elettrodotto, in assenza dei necessari titoli edilizi. I titoli richiamati dalla società non appaiono pertinenti ai manufatti sanzionati e il decorso del tempo non sembra idoneo a fondare un legittimo affidamento alla conservazione di opere abusive. Il verbale di sopralluogo e verifica dell'ottemperanza è stato qualificato come atto interlocutorio e non immediatamente lesivo, destinato a confluire nel successivo provvedimento di acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, procedimento ancora in corso. È stata ritenuta prematura anche la censura relativa alla motivazione dell'acquisizione dell'area eccedente quella di sedime, poiché tale motivazione dovrà essere resa nel provvedimento conclusivo. Quanto alla sanzione pecuniaria, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto meramente economico e quindi, in difetto di gravità e irreparabilità, risarcibile all'esito del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un passaggio del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; la lesività e l'obbligo di motivare l'estensione dell'area acquisita vengono in rilievo con il provvedimento conclusivo.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Norma richiamata nell'ordinanza in relazione al procedimento giurisdizionale, senza ulteriore interpretazione esplicitata nel testo.
Massime di principio
- Interventi che, considerati singolarmente o nel loro complesso, determinano una consistente trasformazione produttiva di una vasta area agricola non rientrano nell'edilizia libera e richiedono il previo rilascio dei pertinenti titoli abilitativi.
- Il mero decorso del tempo non è idoneo a fondare un legittimo affidamento alla conservazione di manufatti abusivi realizzati in assenza dei necessari titoli edilizi.
- Il verbale di sopralluogo e verifica dell'ottemperanza all'ordine di demolizione, quando abbia natura meramente interlocutoria e sia destinato a fungere da base per il successivo provvedimento di acquisizione gratuita, non è immediatamente lesivo e non rende attuale l'interesse a censurare autonomamente la futura estensione dell'area acquisenda.
- La censura relativa alla mancata motivazione dell'acquisizione di un'area superiore alla superficie di sedime dei manufatti abusivi è prematura se il procedimento non si è ancora concluso con il provvedimento di acquisizione, nel quale l'amministrazione dovrà esplicitare le ragioni dell'estensione.
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente economico derivante da una sanzione pecuniaria non integra, di regola, il danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione dell'atto, quando il danno sia suscettibile di ristoro all'esito del giudizio di merito.
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