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Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1122/2025, pubblicata il 10.04.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “- dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1122/2025, relativa all’attribuzione del bonus Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1122/2025, notificata al Ministero l’11 aprile 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per complessivi 2.500 euro oltre interessi o rivalutazione, condannando il Ministero alla relativa attribuzione. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, ha comunicato che le somme erano state accreditate il 17 dicembre 2025, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale del ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio mediante l’accredito delle somme riconosciute dalla sentenza da ottemperare. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, ritenendo evidente l’iniziale fondatezza del ricorso poiché l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la sua proposizione. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro; nel giudizio di ottemperanza il TAR si limita a rilevare l’avvenuta attribuzione delle somme.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e determina l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza virtuale quando l’Amministrazione abbia soddisfatto la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo improcedibile il giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese può essere distratta in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione se il ricorso era originariamente fondato.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa principale non impedisce la pronuncia sulle spese del giudizio, che può essere adottata considerando la condotta processuale e sostanziale delle parti e la fondatezza originaria dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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