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Sentenza

Sentenza n. 5894/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento “- del Decreto del Direttore Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 che ha quantificato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, come previsto dall'articolo 9 ter del Dlgs n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in Legge n. 125 del 6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022) per ogni singola azienda fornitrice, nella parte relativa alla richiesta di ripiano a carico di FRA PRODUCTION SRL; dell’elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione, nella parte relativa alla quota della FRA PRODUCTION SRL; nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi, in particolare: - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale”; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018””;

Giustizia amministrativa202303140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di quantificazione e richiesta degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, con specifico riferimento alla quota posta a carico dell'impresa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale di quantificazione degli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018, gli atti ministeriali presupposti e consequenziali, nonché la quota di payback posta a suo carico e gli atti di certificazione dei fatturati. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo la rinuncia alla domanda cautelare e l'integrazione del contraddittorio, la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. È stata prodotta la ricevuta del pagamento effettuato alla Regione e le amministrazioni non hanno contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, in ragione dell'adesione dell'impresa al meccanismo di definizione della controversia sul payback e dell'avvenuto pagamento alla Regione, comprovato dalla ricevuta prodotta e non contestato dalle amministrazioni. Non sono stati esaminati i vizi dedotti contro gli atti impugnati, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sul merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    La disposizione costituisce il presupposto normativo del meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback al quale l'impresa ha aderito; l'adesione e il pagamento conseguente hanno determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria, senza che la sentenza sviluppi una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto gli oneri di payback per dispositivi medici, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo di definizione della controversia e provvede al pagamento previsto, la produzione della relativa ricevuta, non contestata dalle amministrazioni, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • L'adesione a un meccanismo normativo di definizione della controversia e l'adempimento dell'obbligazione prevista possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sugli atti impugnati, con conseguente mancato esame dei vizi di legittimità dedotti.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adesione del ricorrente a una procedura legislativa di definizione e dal pagamento dell'importo dovuto, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando tale regolazione risulti giustificata dalle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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