Sentenza n. 5894/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento “- del Decreto del Direttore Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 che ha quantificato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, come previsto dall'articolo 9 ter del Dlgs n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in Legge n. 125 del 6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022) per ogni singola azienda fornitrice, nella parte relativa alla richiesta di ripiano a carico di FRA PRODUCTION SRL; dell’elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione, nella parte relativa alla quota della FRA PRODUCTION SRL; nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi, in particolare: - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale”; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018””;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di quantificazione e richiesta degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, con specifico riferimento alla quota posta a carico dell'impresa
Esito
La controversia
L'impresa operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale di quantificazione degli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018, gli atti ministeriali presupposti e consequenziali, nonché la quota di payback posta a suo carico e gli atti di certificazione dei fatturati. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo la rinuncia alla domanda cautelare e l'integrazione del contraddittorio, la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. È stata prodotta la ricevuta del pagamento effettuato alla Regione e le amministrazioni non hanno contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, in ragione dell'adesione dell'impresa al meccanismo di definizione della controversia sul payback e dell'avvenuto pagamento alla Regione, comprovato dalla ricevuta prodotta e non contestato dalle amministrazioni. Non sono stati esaminati i vizi dedotti contro gli atti impugnati, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sul merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
La disposizione costituisce il presupposto normativo del meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback al quale l'impresa ha aderito; l'adesione e il pagamento conseguente hanno determinato il venir meno della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria, senza che la sentenza sviluppi una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto gli oneri di payback per dispositivi medici, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo di definizione della controversia e provvede al pagamento previsto, la produzione della relativa ricevuta, non contestata dalle amministrazioni, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- L'adesione a un meccanismo normativo di definizione della controversia e l'adempimento dell'obbligazione prevista possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sugli atti impugnati, con conseguente mancato esame dei vizi di legittimità dedotti.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adesione del ricorrente a una procedura legislativa di definizione e dal pagamento dell'importo dovuto, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando tale regolazione risulti giustificata dalle circostanze del caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →