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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23097/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione di un compendio immobiliare ereditato dai genitori da tre fratelli. In un accordo divisionale precedente e in un successivo atto di divisione, le parti avevano regolato la possibilità di sopraelevare e costruire, nonché la suddivisione della mansarda in due unità e l’esecuzione di piccoli sopralzi e ampliamenti da parte degli assegnatari, nel rispetto dei patti divisionali. La ricorrente ha sostenuto che due dei coeredi, realizzando opere edilizie sulle porzioni loro attribuite, avessero violato i patti divisionali; perciò aveva chiesto in giudizio l’accertamento della violazione, la risoluzione dell’atto di divisione e la ricostituzione dello stato preesistente. La Corte d’appello ha però confermato il rigetto della domanda, ritenendo che le opere fossero riconducibili agli interventi consentiti dall’accordo e che non fossero state create autonome unità abitative. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la Corte territoriale avesse letto in modo atomistico le clausole e attribuito erroneamente all’art. 2 funzione generale e all’art. 3 funzione speciale, senza considerare l’unità della volontà negoziale e il richiamo al consenso dei tre fratelli; (2) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, contestando la consulenza tecnica d’ufficio e il criterio della volumetria utilizzato per qualificare le opere come semplici ampliamenti anziché nuove unità o interventi eccedenti i limiti pattizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la memoria di costituzione di nuovo difensore depositata per uno dei controricorrenti perché, nel giudizio di cassazione instaurato prima della riforma del 2009, la procura speciale non poteva essere validamente conferita se non a margine o in calce al ricorso/controricorso oppure mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché operava il limite della doppia conforme; infondato nella parte residua, perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, attività riservata al giudice di merito se sorretta da una lettura plausibile e non illogica. Quanto al secondo motivo, anch’esso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui prospettava il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e nella parte in cui richiamava vizi motivazionali non più previsti; infondato perché la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della CTU, non consentita in cassazione. È stata quindi confermata la decisione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre agli ulteriori oneri sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della L. n. 69/2009

    nel giudizio di cassazione, per i procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, la procura speciale non può essere validamente rilasciata se non a margine o in calce al ricorso o al controricorso, oppure mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione degli elementi essenziali del giudizio.

  • art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69

    applicabile ratione temporis

    la nuova disciplina della procura speciale si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro ermeneutico; la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione illogica.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude la violazione dei criteri di interpretazione sistematica perché la lettura data dal giudice di merito era plausibile.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione del criterio di buona fede nell’interpretazione del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura, poiché la clausola poteva essere interpretata in modo conservativo dal giudice di merito.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ritiene violato il criterio di conservazione o di equità nell’interpretazione negoziale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per asserita motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza di merito fosse affetta da contrasto irriducibile o da motivazione solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito coerente e sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato di legittimità per violazione di legge, ma non per sostituire la propria lettura del contratto o del fatto a quella del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza; la Corte esclude la nullità per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre il vizio è precluso in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando l’appello è stato proposto dopo il 12 settembre 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente apparente o incongrua, non per la mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole.
  • Quando una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità dolersi del fatto che il giudice di merito abbia scelto una soluzione diversa da quella prospettata dal ricorrente, purché la soluzione adottata sia coerente e non manifestamente illogica.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica; il controllo di legittimità non si estende al riesame del merito dell’apprezzamento probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di cassazione sull’omesso esame di fatti decisivi è precluso, salvo che il ricorrente evidenzi specifiche divergenze tra le rationes decidendi dei due giudizi di merito.
  • Nel giudizio di cassazione instaurato prima della riforma del 2009, la procura speciale deve rispettare rigorosamente le forme previste dall’art. 83 c.p.c.; se conferita con modalità diverse da quelle ammesse, la costituzione del difensore è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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