Sentenza del 11/02/2016 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notifica effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presenti alcun riferimento con il destinatario dell'atto - Inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’inesistenza della notificazione dell’accertamento tributario, sostenendo che essa fosse stata eseguita in un luogo e nei confronti di una persona privi di qualsiasi collegamento con il destinatario dell’atto. Secondo tale impostazione, la notificazione non sarebbe stata una semplice notificazione nulla o irregolare, ma del tutto inesistente.
La decisione
La notificazione effettuata in un luogo o a una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario è qualificabile come inesistente. Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, anche tale vizio può essere sanato quando l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza e abbia potuto esercitare il diritto di difesa. La validità concreta della notificazione dipende quindi dalla verifica dell’effettivo raggiungimento dello scopo dell’atto.
Norme richiamate
Principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali
Anche un vizio della notificazione può essere sanato quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto e abbia potuto difendersi, poiché la notificazione ha comunque realizzato la propria funzione.
Disciplina della notificazione degli atti tributari
La notificazione richiede un collegamento effettivo tra il luogo o la persona cui viene consegnato l’atto e il destinatario. In assenza di qualsiasi collegamento, il vizio è qualificabile come inesistenza; tale vizio può tuttavia essere superato, secondo la giurisprudenza più recente, dal raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- Una notificazione eseguita in un luogo completamente estraneo al destinatario o consegnata a una persona priva di qualsiasi rapporto con lui può essere considerata inesistente, non soltanto irregolare.
- La qualificazione del vizio non è necessariamente decisiva se il destinatario ha ricevuto effettiva conoscenza dell’atto e ha potuto proporre tempestivamente le proprie difese.
- Per valutare la sanatoria occorre verificare in concreto se l’atto abbia raggiunto lo scopo: conoscenza dell’accertamento, possibilità di contestarlo e rispetto dei termini di difesa.
- Chi intende contestare una notificazione deve dimostrare non solo l’assenza di collegamento tra destinatario, luogo o consegnatario, ma anche l’eventuale mancato raggiungimento dello scopo dell’atto.
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