Cassazione Penale, Sentenza n. 32873/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo diretto o per equivalente disposto nei confronti di una società e, per quote individuali, nei confronti di due amministratori, in relazione a una contestata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e a contestati reati di indebita compensazione. Secondo l'ipotesi accusatoria, mediante il meccanismo dello sconto in fattura sarebbero stati ottenuti crediti d'imposta del Superbonus 110% in assenza dei presupposti normativi; tali crediti sarebbero stati poi ceduti a istituti bancari oppure utilizzati in compensazione fiscale. A seguito di un precedente annullamento con rinvio, il Tribunale ha rideterminato il profitto sequestrabile considerando, per i crediti ceduti, il corrispettivo effettivamente incassato e non il valore nominale dei crediti, disponendo una riduzione complessiva del vincolo di euro 7.181.215,78. I ricorrenti hanno dedotto: la nullità o inefficacia del sequestro per la mancata trasmissione tempestiva e completa degli atti al Tribunale del riesame; l'inosservanza dei termini perentori previsti per la decisione nel giudizio di rinvio, chiedendo anche una questione di legittimità costituzionale per la mancata applicazione alla cautela reale della disciplina prevista per le misure personali; la violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di determinare analiticamente e per singola cessione il corrispettivo dei crediti ceduti, censurando l'uso di criteri percentuali e presuntivi; errori nel computo delle posizioni creditorie individuali; l'inclusione di poste non tradotte in corrispettivi effettivamente incassati; la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento a una posizione creditoria che avrebbe determinato un incremento di euro 232.020,00; nonché, per una ricorrente, la mancata rideterminazione delle quote individuali del profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo alcuni motivi infondati e altri inammissibili, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte ha escluso che, nel giudizio di rinvio relativo a un sequestro preventivo, l'inosservanza dei termini previsti per il riesame delle misure cautelari personali determini l'inefficacia della misura, poiché il rinvio dell'art. 324, comma 7, c.p.p. alla disciplina dell'art. 309 c.p.p. è statico e non consente di estendere alla cautela reale le decadenze introdotte per le misure personali. In particolare, l'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. non è richiamato dall'art. 325 c.p.p. e non può essere applicato analogicamente. La relativa questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo ragionevole la diversa disciplina fondata sulla maggiore rilevanza costituzionale della libertà personale rispetto al patrimonio. Quanto alla trasmissione degli atti, la Corte ha rilevato che non era stata dimostrata, mediante una concreta prova di resistenza, l'insufficienza degli atti inizialmente disponibili a fondare il fumus dei reati; la documentazione integrativa era stata acquisita soprattutto per la quantificazione del profitto. Quanto alla quantificazione, la Corte ha ritenuto sufficiente, nella fase cautelare, che il criterio adottato non fosse manifestamente arbitrario e trovasse base nella documentazione disponibile. Il profitto della truffa è stato correttamente individuato nel vantaggio economico effettivamente conseguito attraverso la compensazione o la cessione dei crediti, non nel loro valore nominale. Il Tribunale del riesame non è tenuto a svolgere una ricostruzione contabile definitiva e analitica, né dispone di autonomi poteri istruttori o peritali; le censure relative alle singole posizioni creditorie sollecitavano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità cautelare reale. Infine, la posizione creditoria contestata non costituiva una nuova componente di profitto, ma era già compresa nell'originario sequestro e risultava erroneamente omessa dal calcolo complessivo per un errore materiale; la correzione non aveva quindi violato il divieto di reformatio in peius, anche perché l'importo globale sequestrabile era stato ridotto.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è individuata, ai fini della quantificazione cautelare del profitto, nel vantaggio economico effettivamente conseguito mediante utilizzazione o cessione dei crediti, non nel loro mero valore nominale.
art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma contestata per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta non spettanti; i relativi importi non erano oggetto della sentenza rescindente.
art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Richiamato quale base della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato contestato.
art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Richiamato in relazione all'illecito amministrativo dell'ente dipendente dalla truffa aggravata.
art. 321 c.p.p.
Disciplina il sequestro preventivo e, nella fase delle indagini, la revoca della misura su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero.
art. 322-bis c.p.p.
Richiamato quale strumento di impugnazione davanti al tribunale contro i provvedimenti in materia di revoca del sequestro preventivo.
art. 324 c.p.p.
Disciplina il riesame delle misure cautelari reali; il rinvio all'art. 309 c.p.p. è interpretato come statico e non dinamico, senza estensione delle decadenze previste per le misure personali.
art. 325 c.p.p.
Disciplina il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro; non richiama l'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., sicché non introduce un termine perentorio per il giudizio di rinvio cautelare reale.
art. 627 c.p.p.
Vincola il giudice di rinvio ai punti decisi dalla sentenza rescindente e limita la deducibilità di nullità o inammissibilità relative a fasi anteriori non considerate dalla Corte di cassazione.
art. 309 c.p.p.
Le disposizioni sui termini e sulle decadenze previste per il riesame delle misure personali non sono automaticamente applicabili al riesame dei sequestri.
art. 311 c.p.p.
Il comma 5-bis, relativo ai termini perentori del giudizio di rinvio in materia di misure cautelari personali, non si applica al giudizio di rinvio relativo a misure reali.
art. 173 c.p.p.
I termini sono perentori e assistiti da decadenza soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; una sanzione decadenziale non può essere introdotta per via interpretativa.
art. 127 c.p.p.
Le ordinarie scansioni del procedimento camerale continuano ad applicarsi nel giudizio di rinvio relativo al sequestro preventivo.
art. 128 c.p.p.
Resta applicabile il termine ordinatorio per il deposito del provvedimento nel procedimento cautelare reale.
art. 3 Cost.
La diversa disciplina tra misure personali e reali non viola l'eguaglianza, poiché le situazioni sono oggettivamente non omogenee.
art. 13 Cost.
Giustifica il sistema di garanzie temporali rafforzate previsto per le misure incidenti sulla libertà personale.
art. 42 Cost.
Non impone l'estensione alle misure patrimoniali delle garanzie decadenziali previste per la libertà personale.
art. 111 Cost.
Non impedisce una disciplina differenziata dei tempi del riesame delle misure personali e reali, purché restino strumenti di controllo giurisdizionale.
art. 117 Cost.
La mancata previsione di un termine perentorio nel giudizio di rinvio cautelare reale non è stata ritenuta incompatibile con i parametri costituzionali e convenzionali richiamati.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza relativa a un sequestro preventivo, l'inosservanza dei termini previsti per il riesame delle misure cautelari personali non determina l'inefficacia della misura reale se manca una specifica disposizione legislativa che preveda tale sanzione.
- Il rinvio dell'art. 324, comma 7, c.p.p. all'art. 309 c.p.p. è statico e recettizio: non consente di estendere automaticamente al riesame dei sequestri le decadenze introdotte successivamente per le misure cautelari personali.
- Il termine è perentorio e la sua violazione produce decadenza o inefficacia soltanto quando una norma di legge lo stabilisce espressamente; tali effetti non possono essere introdotti mediante analogia o interpretazione estensiva in materia cautelare reale.
- La diversa disciplina temporale tra misure cautelari personali e reali è ragionevole perché le prime incidono sulla libertà personale, bene assistito da una tutela costituzionale rafforzata, mentre le seconde incidono sul patrimonio.
- Nel riesame di un sequestro preventivo, l'omessa o tardiva trasmissione di atti non comporta automaticamente la caducazione della misura; occorre verificare la concreta rilevanza degli atti non trasmessi e se quelli disponibili fossero comunque sufficienti a sostenere il fumus commissi delicti.
- Nella fase cautelare, la quantificazione del profitto confiscabile non deve raggiungere la precisione definitiva propria del giudizio di merito; è sufficiente che il criterio adottato sia fondato sugli elementi disponibili e non manifestamente arbitrario.
- Quando crediti fiscali fittizi e crediti legittimi siano ceduti in blocco e la documentazione non consenta una riconduzione analitica del corrispettivo a ciascun credito, il giudice del riesame può utilizzare una ripartizione proporzionale o altro criterio oggettivo e verificabile, purché coerente con gli atti.
- Nel caso di truffa realizzata mediante crediti fiscali, il profitto cautelare coincide con l'utilità economica effettivamente ottenuta tramite compensazione o cessione dei crediti, non con il loro valore nominale o con la loro mera iscrizione nel cassetto fiscale.
- Il tribunale del riesame, privo di autonomi poteri istruttori e peritali, non deve trasformare l'incidente cautelare in un accertamento contabile definitivo; le contestazioni che richiedono una rivalutazione tecnica approfondita appartengono al giudizio di merito.
- La correzione di un errore materiale di calcolo relativo a una componente già compresa nell'originario oggetto del sequestro non costituisce reformatio in peius, soprattutto quando l'importo globale della misura risulti comunque ridotto.
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