Cassazione Civile, Ordinanza n. 01321/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito per ottenere differenze retributive maturate nel rapporto di lavoro subordinato intercorso con un'ambasciata estera, limitatamente alla tredicesima mensilità e a una maggiore quota di trattamento di fine rapporto, calcolata secondo il CCNL assunto solo come parametro per verificare la sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti indicati; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non applicabile il principio di assorbimento perché il rapporto era pacificamente subordinato e perché l'assorbimento è riferibile solo al diverso caso di riqualificazione giudiziale di un rapporto originariamente qualificato come autonomo. L'ambasciata ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., sostenendo che, in assenza di un contratto collettivo direttamente applicabile, il trattamento collettivo potesse essere usato solo come parametro complessivo e che le somme mensili percepite, superiori ai minimi tabellari, dovessero assorbire le mensilità aggiuntive. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione, da parte della Corte d'appello, delle spese del primo grado, deducendo violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per avere il giudice ritenuto sufficiente una soccombenza reciproca solo parziale a giustificare la compensazione integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della Corte d'appello: nel rapporto subordinato, la retribuzione pattuita si presume riferita alla sola prestazione ordinaria e il patto di conglobamento di voci ulteriori (quali tredicesima e altri emolumenti indiretti) è ammissibile solo se siano chiaramente individuati i singoli titoli retributivi; non è invece invocabile il principio dell'assorbimento, che opera nel diverso caso di conversione giudiziale di un rapporto originariamente autonomo in subordinato. La Corte ha inoltre ribadito che l'assorbimento non opera neppure con riguardo al TFR, che va determinato sulla base delle retribuzioni dovute o, se superiori, di quelle effettivamente corrisposte. Quanto alle spese, ha confermato che, nel regime successivo alla riforma del 2009, in caso di accoglimento parziale il giudice può compensare in tutto o in parte le spese e la relativa valutazione è rimessa al merito. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
La retribuzione può essere adeguata assumendo a parametro il contratto collettivo di settore, anche se non direttamente applicabile al datore di lavoro; il giudice può usarlo per verificare la sufficienza del trattamento economico.
art. 2099 c.c.
La determinazione della retribuzione deve distinguere le varie voci e non consente, nel rapporto subordinato pacificamente tale, un indiscriminato assorbimento delle mensilità aggiuntive in una somma mensile complessiva.
art. 92, comma 2, c.p.c.
In caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese; la misura della compensazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto da entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato, il compenso pattuito si presume riferito alla sola prestazione ordinaria; il conglobamento di mensilità aggiuntive, ferie o altre voci ulteriori è valido solo se il patto individua in modo specifico i singoli titoli retributivi inclusi nel corrispettivo complessivo.
- Il principio dell'assorbimento delle voci retributive opera solo quando il rapporto, originariamente qualificato come autonomo, venga riqualificato in giudizio come subordinato; non si applica ai rapporti già pacificamente subordinati.
- Ai fini dell'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., il giudice può assumere a parametro il contratto collettivo di settore anche se il datore non ne è vincolato, restando a carico del datore l'allegazione di elementi che dimostrino l'inadeguatezza, in eccesso, dei minimi collettivi rispetto alla concreta prestazione.
- Il TFR non è soggetto ad assorbimento con eventuali eccedenze retributive corrisposte durante il rapporto; va calcolato sulle retribuzioni dovute o, se più favorevoli, su quelle effettivamente percepite, escluso un obbligo restitutorio automatico.
- Nel sistema successivo alla l. n. 69 del 2009, l'accoglimento solo parziale della domanda legittima la compensazione totale o parziale delle spese di lite, la cui ampiezza è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
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