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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25345/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del 06/07/2021 che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 186, co. 7 Cod. strada. D'Anna contestava l'applicazione della pena sostenendo di aver rinunciato al rito semplificato (patteggiamento) e che la richiesta/consenso delle parti sarebbe revocabile fino alla decisione del giudice; in particolare sosteneva la possibilità di revocare unilateralmente la domanda prima della pronuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, la richiesta di applicazione della pena diventa irrevocabile una volta che entrambe le parti hanno espresso il proprio consenso; la revoca unilaterale non è ammessa. Nel caso concreto l'accordo tra le parti era già sorto con il consenso del pubblico ministero e quindi il GIP ha legittimamente applicato la pena richiesta. Per tale motivo non ricorrono le ipotesi tassative dell'art. 448, co. 2-bis c.p.p. che consentono il ricorso per cassazione contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte, inoltre, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il rito abbreviato condizionato all'applicazione di una pena concordata (patteggiamento). L'accordo tra le parti per l'applicazione della pena produce effetti vincolanti una volta che entrambe le parti hanno manifestato il consenso.

  • art. 186, co. 7 Cod. strada

    Norma del codice della strada relativa al fatto-reato per cui è stato chiesto il patteggiamento; funge da titolo di reato oggetto dell'accordo di pena.

  • art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen.

    Elenca i motivi tassativi che consentono il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (difetti relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). La Corte ha ritenuto che nel caso non ricorresse nessuna di queste ipotesi, risultando quindi inammissibile il ricorso.

  • Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009 (Rv. 244892) - giurisprudenza

    Principio secondo cui la richiesta di patteggiamento non è più revocabile dopo che l'altra parte ha espresso il proprio consenso: l'incontro delle volontà determina effetti irreversibili prima della ratifica giudiziale.

  • Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021 (Rv. 281492) - giurisprudenza

    Conferma che l'accordo per l'applicazione della pena è un negozio processuale recettizio che diviene irrevocabile quando entrambe le parti hanno manifestato consenso; può essere sostituito soltanto per accordo con un nuovo negozio nei limiti di legge.

Massime di principio

  • L'accordo per il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) diventa irrevocabile quando entrambe le parti (imputato e pubblico ministero) hanno manifestato il loro consenso; dopo tale momento una revoca unilaterale non è ammessa.
  • Se l'imputato intende rinunciare al patteggiamento deve ottenere anche il consenso del pubblico ministero; la mancanza di consenso del PM non consente all'imputato di annullare unilateralmente l'accordo già formatosi.
  • Il giudice può comunque applicare la pena concordata se l'accordo è già sorto tra le parti, anche se successivamente una delle parti dichiara di volerlo revocare unilateralmente.
  • Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per le ipotesi tassative previste dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p.; questioni diverse dalla volontà manifestata o dagli specifici motivi elencati sono inammissibili.
  • Per evitare contenziosi, chi intende revocare un patteggiamento deve agire prima che si formi l'accordo con il consenso della controparte o cercare una convergenza (nuovo accordo) con il pubblico ministero; la documentazione e la prova temporale delle manifestazioni di volontà sono determinanti.
  • Nelle strategie difensive è importante verificare e registrare chiaramente il momento in cui il consenso del PM è stato espresso, perché da quel momento possono venir meno le possibilità di revoca unilaterale.

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