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Sentenza

Sentenza n. 910/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua del trattamento di fine servizio con l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 conv. con mod. dalla l.n. 472/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e del conseguente obbligo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti di cui alla disciplina richiamata, oltre accessori del credito dal dì del dovuto sino al soddisfo

Giustizia amministrativa202300182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda dal 1° gennaio 2020 dopo avere compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione di sei scatti stipendiali biennali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, nonché la condanna dell'INPS a provvedere alla riliquidazione, con gli accessori. Ha dedotto la violazione e omessa applicazione delle disposizioni richiamate e l'eccesso di potere per omessa o erronea considerazione dei presupposti di fatto. Ha inoltre contestato l'eventuale applicazione dell'art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010, nella parte relativa all'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990. L'INPS ha sostenuto che il beneficio spetterebbe soltanto in caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso e che la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno dell'anno di compimento dei 55 anni e di maturazione dei 35 anni di servizio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il Ministero della Difesa è stato estromesso dal giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e ne ha disposto l'estromissione, ritenendo che la controversia riguardi esclusivamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, attività di competenza dell'INPS. Ha respinto l'eccezione relativa alla pretesa decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno: tale termine non è qualificato come perentorio e la legge non vi collega alcun effetto decadenziale; esso costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo, non una condizione impeditiva del beneficio. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come integrato dalla normativa successiva e richiamato dall'art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, estende i sei scatti anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 1911 prevede inoltre che tali aumenti siano considerati ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio. Ne consegue il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti e il conseguente obbligo dell'INPS di provvedere. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso a carico dell'INPS del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito

    Il beneficio dei sei scatti è riconosciuto al personale delle forze di polizia cessato per età, inabilità permanente o decesso e, al ricorrere dei requisiti di età e servizio, anche a chi sia collocato a riposo a domanda. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento non ha natura decadenziale.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    Gli aumenti periodici dei sei scatti spettano anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.

  • art. 1911, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 rilevano ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria; il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La disposizione è stata invocata con riferimento all'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990, ma il TAR ha ritenuto comunque applicabile la disciplina vigente sui sei scatti e sulla loro rilevanza ai fini del TFS.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia e militare collocato a riposo a domanda ha diritto all'attribuzione dei sei scatti stipendiali, ai fini del trattamento di fine servizio, quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, purché ricorrano i presupposti sostanziali previsti dalla legge.
  • L'art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 impone di computare gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, non soltanto nel trattamento pensionistico.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è perentorio e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti, in assenza di un'espressa previsione normativa che colleghi al termine tale effetto.
  • La controversia sulla riliquidazione del trattamento di fine servizio e sull'obbligo di computare gli emolumenti spettanti nella relativa base di calcolo riguarda l'ente previdenziale competente all'erogazione del trattamento; le amministrazioni di appartenenza prive di potere sulla riliquidazione non hanno legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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