Sentenza n. 1128/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 della gara per il servizio di pulizia, decespugliamento e gestione dei rifiuti del Porto di Porto Empedocle, unitamente agli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato proposto dal raggruppamento temporaneo secondo classificato contro l'aggiudicazione del servizio al RTI controinteressato. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 100 e 110 del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e sviamento, sostenendo che il ribasso del 4,81% e la tariffa oraria offerta di euro 22,49 non consentissero di coprire i costi del servizio e imponessero la verifica dell'anomalia. Il secondo motivo contestava la congruità dell'offerta e la sua idoneità a garantire il rispetto dei costi della manodopera e delle tutele dei lavoratori; inoltre, censurava il disciplinare nella parte in cui consentiva l'applicazione del CCNL Multiservizi anziché, esclusivamente, del CCNL Igiene Ambientale del 2024. Il terzo motivo deduceva l'inattendibilità complessiva dell'offerta, in relazione agli impegni tecnici assunti dall'aggiudicataria, tra cui l'impiego di mezzi, sistemi digitali, tracciabilità e tempestività degli interventi. Il quarto motivo contestava la mancata previsione e il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi, nonché la violazione del d.m. 23 giugno 2022 e dei principi di trasparenza, buona fede e chiarezza delle regole di gara. Il quinto motivo chiedeva il risarcimento del danno. In via consequenziale venivano richiesti la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro oppure la rinnovazione della gara limitatamente al Lotto 2.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e parziale irricevibilità sollevate dall'Amministrazione. Quanto al primo motivo, ha affermato che il giudizio sull'anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per macroscopica illogicità o errore fattuale; il giudice non può sostituire una propria autonoma verifica della congruità alle valutazioni della stazione appaltante né procedere a una ricerca analitica di singole inesattezze. Ha inoltre escluso l'esistenza di una soglia minima di utile, salvo il caso di margine positivo pari a zero. Applicando tali criteri, ha rilevato che, a fronte di un costo della manodopera di euro 18,68 e di spese generali pari a euro 2,80, la tariffa offerta di euro 22,49 lasciava un margine di euro 1,01 l'ora, corrispondente a un utile annuo di euro 3.686,50 e complessivo, per quattro anni, di euro 14.746,00. L'offerta non risultava quindi necessariamente in perdita. La successiva richiesta dell'aggiudicataria di revisione del quadro economico non incideva sulla vincolatività dell'offerta, anche perché l'impresa aveva confermato la disponibilità a eseguire il servizio. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo, poiché la ricorrente non aveva dimostrato l'effettiva insostenibilità dell'offerta e tendeva a sostituire le proprie valutazioni a quelle discrezionali dell'Amministrazione; inoltre, alcuni elementi richiamati riguardavano l'altro lotto di gara. La censura relativa al CCNL Multiservizi è stata ritenuta generica e priva di elementi concreti idonei a dimostrare che la previsione del disciplinare avesse consentito costi del lavoro artificiosamente ridotti. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il disciplinare richiamava espressamente i CAM applicabili, ne imponeva l'accettazione quale requisito di ammissione e prevedeva la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione. Anche la contestazione del mancato rispetto dei CAM da parte dell'aggiudicataria è stata smentita dal contenuto della sua offerta tecnica, che dichiarava il rispetto delle prescrizioni CAM e illustrava misure di riduzione dell'impatto ambientale. Il rigetto delle censure ha travolto la domanda risarcitoria e le domande di inefficacia, subentro o rinnovazione della gara. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 per ciascuna delle parti costituite vittoriose.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta sopra soglia utilizzata per l'affidamento.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione alla verifica dei requisiti e alla contestata affidabilità dell'offerta; la censura è stata respinta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta; il giudice ha applicato il principio per cui il relativo giudizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo entro limiti esterni.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Richiamato con riguardo al principio del risultato, senza che la sua invocazione consentisse di superare i limiti del sindacato giudiziale sulla valutazione di congruità.
art. 11 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del lavoro e alla congruità dei costi della manodopera; la relativa censura è stata respinta.
art. 13 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità ed efficienza; non è stata ravvisata una violazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi generali dell'attività amministrativa e alla contestazione dello sviamento.
art. 1 l.r. Sicilia 7/2019
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 1 della legge n. 241/1990.
d.m. 23 giugno 2022 n. 255
Individua i CAM applicabili ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, pulizia e spazzamento stradale; il disciplinare li richiamava espressamente.
artt. 60 e 120 c.p.a.
Hanno consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito speciale in materia di contratti pubblici.
Massime di principio
- Il giudizio di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per macroscopica illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza dell'istruttoria o errore fattuale, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La verifica dell'anomalia deve riguardare l'affidabilità complessiva dell'offerta rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto e non si risolve nella ricerca di singole inesattezze o nella cosiddetta caccia all'errore nelle singole voci economiche.
- Non esiste, al di fuori dell'ipotesi di margine positivo pari a zero, una soglia minima astratta di utile sotto la quale l'offerta debba necessariamente essere considerata anomala; anche un utile modesto può essere economicamente giustificato dall'interesse dell'impresa alla prosecuzione dell'attività, alla qualificazione e all'acquisizione di referenze.
- La contestazione della congruità dell'offerta e della scelta del contratto collettivo applicabile deve essere sorretta da elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'effettiva insostenibilità dell'offerta o la violazione delle tutele lavoristiche; una censura meramente assertiva e generica non è sufficiente.
- La legittimità della disciplina di gara relativa ai criteri ambientali minimi sussiste quando bando e disciplinare richiamano espressamente i CAM applicabili, ne impongono l'accettazione e prevedono i relativi obblighi nella domanda e nell'offerta.
- La domanda risarcitoria e le domande consequenziali di inefficacia del contratto, subentro o rinnovazione della gara non possono essere accolte quando le censure demolitorie contro l'aggiudicazione sono integralmente infondate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →