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Sentenza

Sentenza n. 14326/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 09.09.2021 n. -OMISSIS- e notificato dalla Prefettura U.T.G di -OMISSIS- in data 22.09.2021 con il quale è stata respinta l’istanza, presentata dal ricorrente in data 29.10.2016, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati

Giustizia amministrativa202113296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per emersione di plurimi pregiudizi e procedimenti penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione della legge n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993, eccesso di potere, difetto di istruttoria, insufficienza e inadeguatezza della motivazione, falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego era fondato su una pluralità di notizie di reato e procedimenti penali relativi, tra l’altro, a lesioni personali, danneggiamento, violazione della disciplina sull’immigrazione e ulteriori reati contro il patrimonio e la persona. Il ricorrente ha sostenuto l’irrilevanza delle vicende, l’esito favorevole di alcuni procedimenti, la pendenza di altro procedimento e l’assenza di condanne definitive. Ha inoltre depositato una successiva sentenza penale che aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione e per remissione di querela.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato e preceduto da una completa istruttoria, svolta nel rispetto del contraddittorio mediante comunicazione del preavviso di rigetto e valutazione delle osservazioni dell’interessato. L’Amministrazione aveva considerato non atomisticamente, ma nel loro insieme, la pluralità, la gravità, la natura e la collocazione temporale delle condotte, tutte ricadenti nel decennio antecedente la domanda, qualificato come periodo di osservazione rilevante anche sotto il profilo qualitativo. Il giudice ha chiarito che, nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione amministrativa della meritevolezza e dell’idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: i fatti storici possono essere apprezzati anche in assenza di condanna definitiva, di assoluzione piena o in presenza di prescrizione e remissione di querela. La pluralità di condotte può ragionevolmente fondare un giudizio prognostico negativo circa l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e la futura affidabilità del richiedente. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di attuale pericolosità sociale sono state ritenute condizioni ordinarie e minime per il soggiorno, non elementi di particolare meritevolezza idonei a neutralizzare i rilievi ostativi. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale rileva sia quantitativamente, come durata minima del soggiorno, sia qualitativamente, come periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.

  • d.P.R. 572/1993

    È richiamato quale normativa di attuazione della disciplina sulla concessione della cittadinanza italiana.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata mediante comunicazione del preavviso di rigetto e valutazione delle osservazioni presentate dal richiedente.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile permanenza e l’integrazione necessarie per il soggiorno legale sono state considerate condizioni ordinarie e minime, non sufficienti da sole a dimostrare la particolare meritevolezza richiesta per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il regolare soggiorno e le condizioni personali richieste per il rilascio o il rinnovo del permesso non equivalgono alla prova di piena adesione ai valori dell’ordinamento necessaria per la concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti e della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza italiana per residenza, la residenza decennale costituisce non solo un requisito quantitativo, ma anche un periodo qualitativo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende e l’assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.
  • L’Amministrazione può fondare il giudizio prognostico di non meritevolezza sulla valutazione complessiva di plurime condotte penalmente rilevanti, considerate nella loro natura, gravità, periodicità, reiterazione e collocazione temporale, senza procedere a una valutazione isolata di ciascun episodio.
  • La valutazione amministrativa dei fatti rilevanti ai fini della concessione della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale; pertanto, i fatti storici possono essere apprezzati anche in assenza di condanna definitiva o in presenza di prescrizione, remissione di querela o altri esiti processuali non equivalenti a una piena assoluzione.
  • La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di attuale pericolosità sociale costituiscono, di regola, condizioni ordinarie collegate al soggiorno regolare e non integrano automaticamente elementi di particolare meritevolezza capaci di superare plurimi indicatori negativi.
  • Nell’esercizio dell’ampia discrezionalità connessa alla concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può considerare anche esigenze di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità, purché il diniego esponga in modo adeguato i fatti rilevanti, il loro apprezzamento complessivo e il percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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