Cassazione Penale, Sentenza n. 47875/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Bologna: (i) contestano la condizione di procedibilità per i furti relativi a una carta di credito e a un bancomat sostenendo che solo l'intestatario può proporre querela; (ii) denunciano insufficiente e viziata motivazione in relazione all'identificazione degli autori e al contributo individuale, lamentando l'assenza di accertamenti antropometrici (art. 507 c.p.p.) e l'inaffidabilità delle videoriprese; (iii) censurano l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza per vizi procedurali; (iv) chiedono la riqualificazione di alcune condotte da consumate a tentate poiché per alcune carte non sarebbe stato conseguito alcun profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che i motivi riproducono pedissequamente le deduzioni già proposte e rigettate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. Ha confermato che la condizione di procedibilità sussisteva perché le carte erano nella disponibilità della querelante al momento della sottrazione (e, più in generale, che chi ha la effettiva disponibilità del bene può proporre querela). Ha ritenuto ammissibili e documentali le videoriprese effettuate in luogo pubblico, la cui efficacia probatoria è stata valutata dal giudice di merito e supportata dal riconoscimento della polizia giudiziaria. Ha inoltre escluso il vizio per la mancata perizia antropometrica posta che non era stato richiesto o non risultava necessario dato il complesso valutativo operato dal giudice di merito. Ha confermato la valutazione sulla consumazione dei fatti come questione di merito non riesaminabile in cassazione. Infine ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata quale norma sul concorso di persone nel reato, inquadramento dei fatti anche alla luce della pluralità di autori
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di furto applicata alle condotte contestate
art. 81 d.lgs. n. 231/2007
Richiamata nell'imputazione per profili della responsabilità amministrativa collegata ai reati
art. 55 d.lgs. n. 231/2007
Ulteriore richiamo normativo nell'impianto accusatorio relativo a responsabilità amministrativa
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di esposizione dei motivi nel ricorso (obbligo di motivazione nei limiti strettamente necessari)
art. 591, co.1, lett. c) c.p.p.
Fonte normativa richiamata in relazione all'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo che non si confronta con la motivazione impugnata
art. 507 c.p.p.
Richiamato dalla difesa (per la richiesta di perizia antropometrica); la Corte ha ritenuto che l'assenza della perizia non invalida la valutazione probatoria del giudice di merito
art. 189 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel discutere l'acquisizione di documenti e l'eventuale contraddittorio; la Corte ha confermato che le videoriprese fatte in luogo pubblico sono documenti acquisibili senza il contraddittorio previsto dall'art.189 quando realizzate prima dell'instaurazione del procedimento
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello: manca specificità e diventa inammissibile.
- La legittimazione a proporre querela per la sottrazione di carte o titoli di credito può essere riconosciuta non solo al titolare formale ma anche a chi aveva la materiale disponibilità del bene al momento del fatto.
- Le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, acquisite prima dell'avvio del procedimento, hanno natura documentale e sono ammissibili senza il contraddittorio ex art. 189 c.p.p.; la loro efficacia probatoria è valutata dal giudice di merito e può essere supportata dalla testimonianza della polizia giudiziaria.
- La mancata esecuzione di accertamenti richiesti (es. perizia antropometrica) non determina automaticamente la nullità della valutazione probatoria se il giudice di merito fornisce una motivazione adeguata e logica sul valore degli altri elementi probatori.
- La qualificazione dei fatti come consumati o tentati è, in gran parte, questione di merito valutabile dal giudice territoriale e non sindacabile in cassazione salvo vizio di diritto manifesto.
- In caso di rigetto per inammissibilità, la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda quando il ricorso sia manifestamente infondato o temerario.
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